Sicurezza Lavoro

DVR per le piccole aziende

Non sarà più possibile per le piccole aziende di autocertificare l’effettuazione della Valutazione dei Rischi, la nota n. 2583 del 31 gennaio 2013 emanata dal Ministero del Lavoro conferma il termine ultimo a far data 31 maggio 2013.

Dal 1° giugno 2013, quindi tra pochi giorni, chi non ha provveduto a mettersi in regola con il Documento di Valutazione dei Rischi sarà soggetto alla disciplina sanzionatoria del T.U. per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/08.
I datori di lavoro potranno utilizzare le Procedure Standardizzate come strumento per un corretto adempimento degli obblighi di Legge.
Le Procedure Standardizzate definiscono una modalità oggettiva di valutazione del rischio, che consente di operare in maniera semplice e guidata.

RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI E DELLE SANZIONI

Datore di lavoro (definizione)

  • soggetto titolare del rapporto di lavoro o soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’unità produttiva e ne esercita i poteri decisionali e di spesa
  • nelle organizzazioni dove sono presenti più soggetti con poteri decisionali e di spesa, ad esempio nelle società di persone e un alcuni casi nelle società di capitali, è necessario individuare un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro
  • persona che per competenze professionali in posizione gerarchica e funzionale in virtù di incarico conferitogli,
    attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e ne assume la vigilanza (es. il Dirigente) con proprio inquadramento nella qualifica come alter-ego del datore di lavoro

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

  • il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nell’ambito della propria attività per la salute e la sicurezza dei lavoratori, individuandoli in maniera aperta e dinamica
  • la valutazione dei rischi (ex autocertificazione) deve essere conservata nell’azienda a disposizione degli Enti di controllo

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

  • datore di lavoro o soggetto nominato dal datore di lavoro che assume la funzione di coordinatore dell’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali del lavoratori
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non riceve alcuna delega per la funzione, tuttavia è possibile che riceva una delega di funzione, che comunque è atto diverso dalla nomina

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS – RLST)

  • interno all’azienda, dipendente eletto direttamente dai lavoratori, deve frequentare un corso formativo e il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il suo nominativo
  • esterno all’azienda (aziende con meno di 15 dipendenti), se non viene eletto all’interno, l’azienda può avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza Territoriale, eletto dalle organizzazioni di categoria

Medico Competente

  • esegue la sorveglianza sanitaria, le visite mediche preventive e periodiche
  • collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi
  • non è una figura solitamente presente nelle aziende

Addetti all’emergenza

  • il datore di lavoro deve nominare gli addetti al Primo Soccorso e all’Emergenza Incendio, i quali non si possono rifiutare e debbono essere formati
  • devono essere in grado di attuare immediatamente i primi interventi e di dirigere l’eventuale abbandono del posto di lavoro

Sanzioni

  • Omissione della valutazione di tutti i rischi e del DVR (art. 17, comma 1, lett. a)
    • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro
  • Incompleta compilazione del DVR o mancata consultazione del RLS (art. 17, comma 1, lett. a)
    • ammenda da 50 a 300 euro
  • Mancata comunicazione annuale all’INAIL del RLS (art. 18, comma 1, lett. aa)
    • ammenda da 50 a 300 euro
  • Mancata visita da parte del medico competente degli ambienti di lavoro (art. 25, comma 1, lett. b)
    • arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
  • Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso (art. 43, comma 1, lett. b)
    • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro
  • Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali specifici agli incaricati per le emergenze e al RLS (art. 18, comma 1, lett. I)
    • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro

Il D.Lgs. 81/2008 riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’introduzione di numerose novità rispetto alla precedente legislazione, in particolare ha ampliato il campo di applicazione a tutti i lavoratori, con o senza retribuzione e a prescindere dal rapporto di lavoro.
CNA SI ha reso disponibili già alcune offerte formative in materia di cui è possibile effettuare la prenotazione scaricando l’apposito modulo dal Calendario corsi del portale di CNA Impianti , e mette a disposizione delle imprese associate la propria organizzazione di tecnici/consulenti per la valutazione dei rischi e per la stesura dell’appropriato DVR.

A cura della Segreteria di CNA SI

Scarica allegato:
Ministero del lavoro nota 31 gennaio 2013, n. 2583