Sicurezza Lavoro

Autocertificazione della valutazione dei rischi

La legge di stabilità, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, fissa al 30 giugno il termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi (DVR), in precedenza previsto dall’art. 29, comma 5 del D.L. 81/08.

Pertanto i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori avranno più tempo per elaborare il DVR (ad eccezione delle ipotesi nelle quali l’autocertificazione non può essere utilizzata).
In precedenza alle aziende con meno di 10 dipendenti era data la possibilità dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro fino al 30 giugno 2012, poi in attesa della definizione delle procedure standardizzate per disposto del D.L. 57/12, il termine fu fissato al 31 dicembre 2012.
In considerazione che il testo sulle procedure standardizzate, inserito nelle misure di semplificazione adottate dal Consiglio dei Ministri, ottenne il parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 ottobre 2012, la proroga è stata quasi un atto dovuto per evitare il caos con la corsa all’ultimo momento.

Con l’autocertificazione il datore di lavoro dichiara:

  • di avere valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti;
  • di avere tenuto conto della sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • di avere adempiuto agli obblighi della valutazione dei rischi eseguita.

Le procedure standardizzate indicano:

  • il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi;
  • l’aggiornamento per l’individuazione delle misure di prevenzione più adeguate;
  • l’elaborazione del programma delle misure più opportune per garantire il miglioramento graduale dei livelli di sicurezza e salute.

Per un opportuno approfondimento di quanto disposto dal Testo Unico per la Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D.L. 81/08), CNA Trapani, avvalendosi del programma formazione già avviato dal Consorzio CNA SI , organizza in maniera permanente dei momenti formativi che hanno come obbiettivo primario quello di fornire tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro per la migliore valutazione delle procedure da attivare per ottemperare ai propri obblighi servendosi prevalentemente delle proprie conoscenze e della propria esperienza, spesso di gran lunga superiore a quella dei, seppur professionali, consulenti esterni all’azienda.

D’altra parte la responsabilità e la valutazione dei rischi nella propria attività, rimane sempre del datore di lavoro, ed proprio questa consapevolezza che ha spinto responsabilmente l’Organizzazione ad avviare una fase propedeutica a tutto l’iter obbligatorio previsto dal D.L. 81/08, che a sua volta pone l’Associato al riparo di eventuali speculazioni o interpretazioni strumentali.

“Procedure Standardizzate” non si traduce in “Valutazione dei Rischi Standard”.

Scarica Allegati:
Procedura standardizzata Art. 29 D.L. 81/08

CNA SI (Consorzio CNA Servizi per gli Installatori)