Impianti Termici

Cassazione su sicurezza caldaie

Quarta Sezione Penale, 13 dicembre 2012, n. 48229) – “il manutentore che non impedisce l’uso di una caldaia dal funzionamento dubbio può incorrere nel reato di lesioni personali colpose aggravate.

L’art. 590 del Codice Penale prevede la reclusione sino a 3 mesi in quanto si è causato un “infortunio la cui causa è riconducibile ad un vizio o difetto dell’impianto”.
Per la Corte, infatti, il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, in quanto dotata di un componente non originale, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità e l’eventuale effettuazione di una perizia tecnica in sede dibattimentale appare del tutto ininfluente.
Vale la pena osservare i fatti per avere un’idea di come il problema che ha generato il tutto possa sembrare banale: un nido ha ostruito lo scarico e il pressostato non è intervenuto. Il manutentore ha a sua volta accusato la caldaia e il cliente che lo ha pressato per farla ripartire:
Un manutentore viene chiamato, con contratto d’opera, per controllare l’installazione e il
malfunzionamento di una caldaia a gas in una casa. Non compiendo correttamente il proprio lavoro, causa
un’intossicazione collettiva degli inquilini, della quale viene ritenuto responsabile, per aver omesso di
eseguire un completo ed efficace controllo dell’impianto, in particolare della canna fumaria che risultava,
poi, essere ostruita da carogne di uccelli. L’imputato ricorre per Cassazione deducendo la mancata
effettuazione della perizia tecnica, volta ad accertare il regolare funzionamento di un pezzo della caldaia,
ritenuto il vero responsabile dell’intossicazione delle vittime, rispetto al quale sussiste il dubbio se si tratti di
componente originale o meno.
Secondo i giudici, una volta accertata la consapevolizzazione di tale dubbio (emersa dal fatto che il
manutentore aveva consigliato agli inquilini di utilizzare il meno possibile la caldaia), l’imputato avrebbe
dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo
certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente
creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell’abitazione. Costituiva, dunque,
un preciso dovere dell’imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all’utilizzazione di una caldaia
con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto
prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza
della funzionalità del pressostato.
In conclusione, “a nulla vale la giustificazione addotta dall’imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe
imposto lo spegnimento della caldaia per l’insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il
tecnico dall’assunzione delle conseguenti responsabilità
“.

Salvatore Puglia
Presidente del Consorzio CNA SI
(Consorzio CNA Servizi per gli Installatori)

Documentazione:
Sentenza Cassazione Penale n. 48229 del 13/12/2012