Impianti Condizionamento e Refrigerazione

F-GAS – Nuove Regole per la filiera

Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di Regolamento CE sui gas fluorurati a effetto serra, che sostituirà il Reg. CE 842/206, già attuato in Italia con il D.P.R. 43/12.

Il Parlamento Europeo, nella seduta del 12 marzo scorso ha approvato la Risoluzione legislativa in oggetto.
Il nuovo Regolamento, non appena il Consiglio ne dispone l’adozione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, pubblicazione prevista nella seconda metà di aprile a cui conseguirà l’applicabilità da parte degli Stati Membri a far data dal 1° gennaio 2015.

Il Regolamento ha come obbiettivo di mettere gradualmente fuori mercato gli F-gas limitando gradualmente le quote complessive immesse sul mercato europeo.

Anticipando la pubblicazione, in allegato, si rende disponibile il Testo proposto e sottolineiamo intanto, in sintesi, le principali novità di più stretto interesse per gli addetti alla refrigerazione e alla climatizzazione:

  • L’obbligo di certificazione viene esteso anche alle persone che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione, disattivazione, di controllo delle perdite e di recupero di F-Gas delle unità refrigerate dei rimorchi e camion refrigerati, dei commutatori elettrici contenenti SF;
  • Gli F-GAS potranno essere venduti e acquistati solo dalle imprese certificate, mentre le singole persone fisiche che svolgono la sola attività di trasporto non necessiteranno di essere certificate;
  • Tutti i prodotti classificati “non ermeticamente sigillato” potranno essere venduti all’utente finale solo quando è dimostrabile che l’installazione sarà eseguita da un’impresa certificata;
  • Dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore pre-caricati con HFC non potranno più essere immessi sul mercato, a meno che non sia documentato e dichiarato che tali contenuti rientrano tra le quote annue consentite all’immissione sul mercato;
  • Se l’apparecchiatura e soggetta a controlli delle perdite, in quanto contenente gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente o 10 tonnellate se ermeticamente sigillata, ed e stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori (proprietari o utilizzatori) assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace;
  • Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione assegnerà le quote a ciascun produttore/importatore di F-Gas o di apparecchiature contenenti F-Gas in riferimento alle disposizione del regolamento e dal 1° gennaio 2015 la Commissione istituirà l’apposito Registro per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;

A seguito dell’irrigidimento regolamentare e pertanto il massimo rispetto delle disposizioni da parte delle imprese interessate ci si aspetta un consequenziale azione ispettiva da parte delle Autorità preposte dal MATTM e una maggiore sensibilizzazione della Committenza sia privata che pubblica.

A cura della segreteria di CNA SI

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Proposta nuovo Regolamento F-Gas