Lavori Pubblici

Indicazione del Subappaltatore

Le imprese subappaltatrici vanno indicate già in fase di presentazione delle offerte e vanno indicate sempre quando non si possiedono le qualificazioni. Consiglio di Stato, Sentenza n. 1224/2014.

Il caso trattato dal CdS riguarda l’aggiudicazione ad una impresa che aveva manifestato la volontà di subappaltare i lavori per i quali non possedeva le qualificazioni, senza indicare le imprese a cui avrebbe affidato le realizzazioni.

Il Tar in precedenza aveva respinto il ricorso dando un’interpretazione diversa a quanto prescritto dall’art. 118 del Codice degli Appalti in riferimento alle lavorazioni per le quali è possibile concedere l’autorizzazione al subappalto, allorquando non appartengono alla categoria prevalente.

Con la Sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato, stabilisce che la giurisprudenza prevalente indica che l’impresa a cui si affidano le lavorazioni in subappalto va indicata fin dalla presentazione dell’offerta, in particolare quando l’impresa aggiudicataria non possiede le specifiche qualificazioni.

Considerazioni:
Da questa sentenza e da numerose pronunce da parte delle varie Autorità competenti chiamate ad intervenire nei precedenti, viene sottolineata la particolare importanza circa la qualificazione specialistica obbligatoria, sia in fase di aggiudicazione e sia nella fase di esecuzione dei lavori e viene, comunque, risaltato l’obbligo da parte del concorrente di dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni di cui non possiede le qualificazioni, in quanto, diversamente, nella fase esecutiva, o meglio nel perfezionamento dell’iter contrattuale ne consegue l’impossibilità di dare seguito alla procedura di affidamento.

La verifica dei presupposti legislativi nel rispetto della concorrenza e per l’interesse della Stazione Appaltante deve essere adoperata prima dal Responsabile del Procedimento e in seguito dalla Direzione Lavori, che rimangono le figure principali preposte alla vigilanza, individuate dal Codice per le procedure ad evidenza pubblica.

Una particolare attenzione, a parere dello scrivente, va posta quando le categorie dei lavori specialistici riguardano attività regolamentate per le quali alle imprese è richiesta un’abilitazione a garanzia della sicurezza e il rispetto per l’ambiente, come nel caso delle attività regolamentate dal D.M. 37/08, dal D.P.R. 43/12 e altre disposizioni che intervengono in materia di impianti tecnologici.

A cura di Salvatore Puglia, Presidente del Consorzio CNA SI

Documentazione:
CdS Sentenza n. 1224 del 13/03/2014