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DURC positivo se c’è il credito delle P.A.

Chiarimento del Ministero del Lavoro per il rilascio del DURC alle imprese debitrici nei confronti degli Enti previdenziali ma che nel contempo vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La Circolare Ministeriale del 21 ottobre 2013 n. 40, chiarisce sulla possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi in cui l’impresa sia nelle condizioni di produrre valida certificazione sulla sussistenza di crediti certi, come concesso dal D.M. 13 marzo 2013.
I crediti certi, liquidi ed esigibili devono ammontare almeno al pari degli oneri contributivi dovuti, accertati e non ancora pagati dalla stessa impresa.

Il Ministero del lavoro rimarca che il meccanismo declinato nel D.M. verte a superare le problematiche per quelle imprese che non possono ottenere un DURC con esito positivo, in quanto debitrici nei confronti dell’INAIL, INPS e/o Casse Edili, se pur creditrici nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

In sostanza il meccanismo serve per consentire alle imprese di utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato anche con posizione debitoria nei confronti degli Enti previdenziali.

La Circolare precisa che quanto disposto dall’art. 13, comma 5, del D.M. non rappresenta deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono che il DURC sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data di rilascio e indica tutti gli elementi che devono essere inseriti nel DURC.

Chiaramente resta ferma la facoltà per gli Enti previdenziali, inerente al potere sanzionatorio e alla riscossione coattiva, vista la permanenza della situazione debitoria nei loro confronti.

Le indicazioni Ministeriali in sintesi:

  • gli Istituti Previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • i crediti, vantati nei confronti delle Amministrazioni Statali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili;
  • l’ammontare dei crediti deve essere di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte dell’impresa titolare dei crediti certificati;
  • il DURC è rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati, pertanto, qualora lo stesso debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della P.A.;
  • la certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva;
  • gli Istituti Previdenziali e Casse edili, ai fini del rilascio del DURC, potranno verificare, per mezzo della Piattaforma informatica e attraverso il codice acquisito, l’esistenza di tali certificazioni di credito;
  • la Piattaforma consentirà di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato e la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC ; – analogo procedimento si applica nei casi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’Impresa, nei casi previsti per legge;
  • in attesa dell’avvio della procedura, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite ai fini del rilascio del DURC;
  • gli Enti previdenziali e/o le Casse Edili acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione;
  • il DURC che “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Ministero, inoltre, mette in evidenza che il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

Non meno importante l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le disposizioni dovranno essere applicate.

A cura della segreteria di CNA SI – Fonti Ministeriali

Scarica Allegati:
Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 – Ministero del Lavoro