Impianti Termici

Contabilizzazione calore: il singolo condomino non può opporsi

La contabilizzazione del calore nei condomini è un obbligo di legge, il singolo condomino non può opporsi all’installazione del mini contatore o ad altri sistemi.

La Corte d’Appello di Trento con la Sentenza n. 134 del 5 maggio 2016 si è espressa sull’obbligo di installazione di contatori di calore dopo delibera condominiale.

Un condominio aveva deliberato in assemblea di ammodernare l’impianto di riscaldamento centralizzato, prevedendo una nuova caldaia ed un sistema di contabilizzazione e telelettura del calore consumato dai singoli condomini. Uno dei condomini si era opposto all’installazione nel proprio appartamento del mini contatore idoneo al rilevamento del consumo del calore.

Mini-contatoreIl Tribunale di Trento, in primo grado, aveva condannato il condomino a consentire l’accesso nel proprio appartamento ai tecnici incaricati dall’amministratore del condominio, per l’installazione dei mini contatori. Il condomino ricorreva in Appello, sostenendo la nullità della delibera condominiale, in quanto non assunta all’unanimità, ma solo in maggioranza.

Inoltre, secondo l’appellante, sarebbe stata negata l’applicabilità dell’articolo 843 cc, ai sensi del quale il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Il Giudice ha respinto il ricorso del condomino, affermando che:

  • la decisione del condominio, presa a maggioranza, di modificare l’impianto di riscaldamento centralizzato, al fine dell’obbligo di adeguarsi alle più recenti normative, rientra nel potere deliberativo dell’assemblea e non necessita dell’unanimità;
  • l’articolo 843 del cc è applicato correttamente in relazione al necessario completamento dei lavori attinenti nel loro complesso alla modifica dell’impianto di riscaldamento (costruzione di opera comune).

CONTABILIZZAZIONE CALORE CONDOMINIO, OBBLIGHI E MULTE

La contabilizzazione del calore permette di regolare autonomamente la temperatura in modo da suddividere le spese in proporzione all’energia consumata del singolo utente dell’impianto termico centralizzato ed è accompagnata da termoregolazione:

  • la contabilizzazione permette di “contare” l’energia richiesta dalla singola unità immobiliare;
  • la termoregolazione consente di gestire l’energia (calore) secondo le esigenze del singolo.

Con questo sistema il singolo utente ha la possibilità di gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma nella propria abitazione, senza avere un impianto di proprietà esclusiva, pagando la sola quota corrispondente alla quantità di calore erogata.

Dispositivi da installareVa da sé che la contabilizzazione del calore e la termoregolazione premiano il comportamento virtuoso del singolo utente, il quale otterrà una riduzione dei consumi mantenendo il comfort desiderato.

Entro il l’1 gennaio 2017 tutti gli edifici con impianto centralizzato a servizio di più utenze hanno l’obbligo di adeguarsi a quanto è stato disposto dal D.Lgs. 102/2014 a riguardo la contabilizzazione del calore per il risparmio energetico.

Il Decreto prevede che tutti i condomini con riscaldamento centralizzato (a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici) devono installare:

  • le valvole termostatiche;
  • i contabilizzatori di calore;
  • i ripartitori di calore;
  • i dispositivi per la termoregolazione.

Ovvero, dispositivi che consentano di gestire la temperatura dei singoli ambienti e di misurare i consumi di energia per ogni appartamento.

I proprietari di immobili e i condomini che non si adeguano sono soggetti alla sanzione pecuniaria da 500 a 2500 euro, prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 141/2016.

A cura della Segreteria di CNA SI