Impianti auto elettriche

Obbligo di punti di ricarica dei veicoli elettrici

Entro 180 giorni i regolamenti edilizi comunali dovranno essere adeguati in riferimento all’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante.

Modifiche anche al DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia) per quanto introdotto D.Lgs. n. 48 del 10 giugno 2020, emanato per l’attuazione delle Direttive UE 2018/844 sull’efficienza energetica.

Punto di ricarica veicoli elettrici

Il Decreto è in vigore dall’11 giugno 2020, modifica l’art. 4 del D.Lgs. 192/2005 disponendo che gli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali con più di venti posti auto devono essere rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

  1. negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:
    1. almeno un punto di ricarica ai sensi del D.Lgs. 257/2016;
    2. infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici.
  2. l’obbligo di cui alla lettera a. si applica qualora:
    1. il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio;
    2. il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
  3. entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del D.Lgs. 257/2016.
  4. negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del D.Lgs. 257/2016.
  5. l’obbligo di cui alla lettera d. si applica qualora:
    1. il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio;
    2. il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
  6. le disposizioni di cui alle lettere da a. a e. non si applicano nel caso in cui:
    1. l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
    2. con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
    3. le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
    4. il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
    5. l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2016.

A cura della Segreteria CON.SI