Impianti Termici

Obbligo dello scarico a tetto per caldaie e stufe

In passato (non oggi) quando non venivano emanate particolari normative, gli Installatori non prestavano particolare attenzione agli scarichi dei fumi e anche il manovale o il praticone di turno si inventava Installatore.

Da un bel po’ di tempo, con l’evoluzione della tecnologia, sono disponibili generatori di calore funzionanti con diversi combustibili (metano, gpl, pellet, legna), i quali tutti prevedono lo smaltimento dei fumi e come tali vanno considerati anche i vapori del gas cottura della cucina.

La corretta evacuazione dei prodotti della combustione è condizione necessaria per assicurare il buon funzionamento degli impianti termici e soprattutto per mantenere le condizioni di massima sicurezza per le cose e per le persone che li utilizzano, pertanto le regole tecniche, c.d. Norme vigenti, oggi obbligatorie, vengono emanate e adeguate costantemente alle nuove tecnologie.

Già dal 31 agosto 2013, con la Legge 90/2013, è obbligatorio che lo scarico di tutti i nuovi impianti termici vada a tetto tramite apposite canne fumarie, sia per edifici monofamiliari che plurifamiliari.

Schema canne fumarieTabella canne fumarie

In alcuni casi sono previsti alcune deroghe a quanto sopra, ne abbiamo fatta esamina nel precedente articolo (vedi “Caldaia con scarico fumi a parete” del 19/11/19), per la gran parte si tratta di interventi di sostituzione di apparecchi a servizio di impianti esistenti.

Di conseguenza, a partire dal 2013, tutti gli impianti nuovi devono essere conformi alla nuova normativa e per quelli esistenti, ove possibile, va messo a norma il punto di scarico.

Inoltre, nel rispetto della normativa in vigore, permangono determinati obblighi di procedere a manutenzione periodica degli impianti, al fine di verificare il corretto scarico dei fumi per una tutela ambientale e della salute (vedi anche DPR 74/13 sul controllo degli impianti termici).

Il proprietario che non adempie a tali controlli e verifiche è soggetto a responsabilità e sanzioni in caso si verifichino problematiche ad egli imputabili. Tale previsione vale sia per le normali caldaie che per i cosiddetti “Camini/stufe” o caldaie a legna.

L’obbligo del proprietario è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, (vedi ad es. Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 28 maggio 2015, n. 22793) che ha affermato che «spettano al proprietario e non all’Installatore gli obblighi inerenti la manutenzione dell’impianto di evacuazione dei fumi prodotti dalla caldaia a legna».

Più nello specifico: «spetta in primo luogo al “proprietario” mantenere in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente; e che “il Manutentore/Installatore”, incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente, con l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico».

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI