CNA Impianti

Libretto d’impianto e Catasto Impianti Termici

Anche per scongiurare eventuali informazioni frammentarie, CNA Impianti Trapani, con l’obiettivo di informare correttamente, Responsabili, Installatori e Manutentori di impianti termici, sta diffondendo il messaggio che riportiamo qui sotto.

Purtroppo, anche se il DPR 74/13, può essere considerato come aggiornamento di una normativa già applicata sul territorio italiano, per il territorio trapanese rappresenta, di fatto una novità, in quanto dall’emanazione della Legge 10/91 a oggi, non è stato mai attivato il sistema del Controllo Impianti Termici. Pertanto, l’Associazione, oltre che a collaborare con tutti i soggetti interessati e dare il proprio supporto ai propri Associati, per una più corretta applicazione, ha il dovere di veicolare le corrette e complete informazioni per i Responsabili della conduzione degli impianti termici.

Il messaggio diffuso con mezzi informatici:

CNA Installazione Impianti informa

È entrato in vigore il 15 ottobre, il Nuovo Libretto d’Impianto Termico, che rispetto ai precedenti, come previsto per legge dal DPR 74/13 e dalle disposizioni precedenti, prevede due grandi novità.

La prima è che nel libretto devono essere registrati tutti gli impianti presenti nelle abitazioni/uffici e assimilabili: non più solo le caldaie e i sistemi di riscaldamento, ma anche sistemi di climatizzazione, i sistemi di termoregolazione, gli impianti solari e il sistema di trattamento acqua. Non rientrano nell’ambito di applicazione gli impianti termici a servizio degli impianti produttivi inerenti al ciclo di lavorazione.

La seconda è che, oltre all’efficienza degli impianti, questa nuova disposizione obbliga ad una diagnosi completa che ne andrà a verificare sicurezza, salubrità, l’igiene e la completezza della documentazione già obbligatoria in precedenza, in particolare; progetto dell’impianto termico, dichiarazione/i di conformità e libretto di uso e manutenzione, questi ultimi rilasciati dalla ditta installatrice dell’impianto.

Innanzitutto va precisato che con il 15 ottobre non deve scattare la “corsa al libretto” per mettersi in regola. La normativa prevede, infatti che, a partire da questa data, e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti già regolamentate dalle singole Regioni, ogni cittadino si doti del libretto d’impianto, che affianca quello vecchio che non deve essere buttato, ma allegato al nuovo.

In ogni abitazione ci saranno perciò due tipologie di libretti: uno per il rapporto sull’efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti e uno per l’uso e la manutenzione per la sicurezza che indica gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione per garantirne la sicurezza e la salubrità.

Il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto ha il dovere di contattare il manutentore/installatore per il controllo dell’impianto. Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. Se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza.

Per effettuare i nuovi controlli di efficienza e sicurezza, è necessario rivolgersi a manutentori o a installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del Decreto 37/08, ex 46/90) ovvero che siano abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari, e che possano realizzare, manutenere e controllare cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici.

Dato che il responsabile è l’occupante, sia che esso sia proprietario o inquilino, deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione, come è avvenuto fino a oggi.

Per coloro che non effettuano questi interventi è prevista una sanzione che parte dai 500 euro e arriva sino ai 3mila euro. Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo è prevista una multa che va dai mille ai 6mila euro.

La manutenzione per l’efficienza, e quindi la sua periodicità, rimarrà a discrezione delle singole Regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni (salvo indicazioni diverse). Mentre per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quando indicato dall’Installatore o dal Manutentore nel libretto di uso e manutenzione e nel Rapporto di controllo di efficienza energetica.

Il rapporto di controllo verrà inviato dall’Installatore o dal Manutentore all’Ente preposto.

Le verifiche/ispezioni non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato e comunicato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto.

Il Dipartimento Energia della Regione Sicilia ha già predisposto il Catasto degli Impianti Termici, dove tutti i Responsabili devono inserire tutti i dati dell’impianto incaricando il proprio Installatore o Manutentore di fiducia. (D.D.G. n. 556 del 27 luglio 2014)

L’accatastamento degli impianti viene eseguito dagli Installatori e Manutentori abilitati al DM 37/08 registrati e accreditati, che eseguono l’operazione per conto dei loro clienti. Ad oggi nessun altro soggetto è autorizzato per l’operazione di accatastamento.

La registrazione e quindi l’accreditamento degli Installatori e dei Manutentori , per avere la possibilità di inserimento degli impianti, deve essere fatta attraverso il portale appositamente istituito: www.cite.energia.sicilia.it

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La segreteria di CNA SI per conto di CNA Impianti Trapani