Sicurezza Lavoro

Formazione: Termine per l’aggiornamento

Il termine di scadenza è l’11 gennaio 2017. Per i Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di Lavoro/RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 si avvicina sempre di più la scadenza relativa agli aggiornamenti richiesti dalla normativa.

La formazione erogata a Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro RSPP, per essere efficace e in grado di favorire realmente una tutela della salute e sicurezza, deve essere costantemente aggiornata, specialmente in relazione alle modifiche normative e all’evoluzione dei rischi.

Gli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012, in tema di formazione dei Datori di Lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008, prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale.

Per verificare la scadenza dei prossimi mesi relativa per l’aggiornamento di Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro RSPP, si deve fare riferimento alle Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21 dicembre 2011, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

Al fine di favorire una rapida individuazione dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli Accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Accordi, quindi, considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi, è l’11 gennaio 2017.

D.Lgs. 81-08 SicurezzaCon riferimento ai Soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo.

Va considerata, comunque, l’eccezione contenuta nel punto 11, lett. a), dell’Accordo (Riconoscimento della formazione pregressa), per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008: “l’obbligo di aggiornamento per Lavoratori e Preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi”.

Quindi per i Lavoratori e Preposti formati prima del 11 gennaio 2007, con una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, l’aggiornamento sarebbe già dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2013.

Segnaliamo, che per dare la possibilità alle Imprese aderenti di ottemperare agli obblighi, CNA SI con la collaborazione di ANTEMAR (Ente di formazione accreditato), ha predisposto tutti i percorsi formativi sul tema della Sicurezza sul Lavoro e che è in corso la pianificazione delle date di svolgimento nelle diverse sedi sul territorio.

Per gli approfondimenti dei programmi, dei dettagli e per prenotare la partecipazione aprire il menù: Formazione > Area Sicurezza sul presente portale.

A cura della Segreteria di CNA SI