Impianti Condizionamento e Refrigerazione

F-Gas – MATTM, consultazioni in corso

Il Ministero dell’Ambiente sta concludendo con le Associazioni di categoria le consultazioni in merito alle modifiche delle prescrizioni di cui al DPR 43/2012, il cui aggiornamento è necessario a conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento CE 517/2014.

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Per CNA, nell’incontro avvenuto il 17 novembre 2015, erano presenti Barbara Gatto, Coordinatrice del Dipartimento Politiche Ambientali, Natalia Gil López, Responsabile Ufficio Qualità e Guido Pesaro, Responsabile Nazionale Unione Installazione Impianti, i quali convergendo con i Colleghi di Confartigianato, hanno posto al centro della discussione i temi:

  1. Difficoltà riscontrate nell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale (DPR n. 43/2012) ed eventuali proposte di modifica;
  2. Prime valutazioni in merito all’impatto sul mercato derivante dall’applicazione degli obblighi di cui al Regolamento (CE) 517/2014 già in vigore;
  3. Nuovi obblighi scaturenti dal Regolamento (CE) n. 517/2014, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’art. 11;

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In particolare, ai Rappresentanti del Ministero sono state segnalate le problematiche più critiche contenute nel DPR 43/2012 ed urgenti da risolvere:

  • La certificazione delle imprese individuali che sono costrette, pur essendo composte da una sola persona, a certificare sia la Persona che l’Impresa (le quali in pratica coincidono) con relativo aggravio di costi ed adempimenti burocratici. Su questo punto il Ministero, pur ribadendo di non poter evitare la doppia certificazione in quanto espressamente prevista dal Regolamento 303/2008 (artt. 4 e 7), ha mostrato disponibilità, in quanto proprietario dello schema di certificazione, ad aprire un confronto con ACCREDIA per snellire gli adempimenti burocratici (e di conseguenza i costi) per le Imprese;
  • Piano di qualità: accordo del Ministero, in sede di stesura del DPR di attuazione del Regolamento 517/2014, a modificare la dizione “piano di qualità” contenuta nel punto 2.1 dell’allegato B del DPR 43/2012 con la frase “di procedure e/o istruzioni stabilite”;
  • Trasferimento della certificazione delle persone: sul problema, hanno chiesto al Ministero, proprietario dello schema di certificazione, di intervenire in quanto la certificazione F-Gas, essendo obbligatoria, non può in alcun modo essere considerata alla stessa stregua di una certificazione volontaria. Trattandosi invece di una certificazione “cogente” facilitare la portabilità di questa certificazione potrebbe agevolare la gestione dei certificati; qualsiasi impedimento alla portabilità dei certificati può infatti essere visto come una limitazione alla libertà di mercato. Su questo aspetto si sono riservati, qualora il problema non venisse risolto al più presto, di interessare l’Antitrust. Il Ministero si è comunque reso disponibile ad affrontare la questione;
  • Dichiarazione annuale ex art. 16 DPR 43/2012: alla richiesta di abolire quest’obbligo il Ministero ha risposto negativamente in quanto, così come la certificazione delle imprese individuali, espressamente prevista dal Regolamento 842/2006 (art. 6, paragrafo 4). Vi è comunque stata una sostanziale disponibilità del Ministero ad “alzare l’asticella” circa il quantitativo minimo (ora sono 3 kg) di gas fluorurati che un impianto deve contenere per essere soggetto all’obbligo della dichiarazione con le informazioni riguardanti la quantità di emissioni di F-Gas relative all’anno precedente, e a risolvere le difficoltà di utilizzo della piattaforma per l’invio dei dati.

In merito al nuovo Regolamento comunitario sugli F-Gas (517/2014) hanno segnalato alcuni dubbi interpretativi relativi, sostanzialmente, a due aspetti:

  1. Se l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Regolamento europeo anche alle attività di installazione, manutenzione e disattivazione di impianti mobili di condizionamento d’aria contenenti F-Gas su autocarri e rimorchi frigo comportasse, per chi già in possesso di certificato, l’obbligo di una estensione della certificazione (con relativi costi);
  2. Se i corsi di formazione di cui all’art. 10 del Regolamento 517/2014 fossero obbligatori o meno.

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Gli orientamenti del Ministero, anche se del tutto informali e quindi da verificare nel proseguo, sono stati sommariamente i seguenti:

  1. Chi è già certificato può intervenire sugli impianti installati su autocarri e rimorchi frigo senza estendere la certificazione già in suo possesso. Hanno inoltre chiesto se l’estensione della certificazione riguardasse anche l’installazione di impianti di condizionamento e/o refrigerazione contenenti F-Gas su barche e navi ed il Ministero si è riservato di dare una risposta in seguito, in quanto su questo aspetto la Commissione europea non ha fornito chiarimenti precisi.
  2. I corsi di formazione sono facoltativi e non obbligatori.

Al Ministero è stato infine chiesto di valutare:

  • L’opportunità di inserire, come allegati, al nuovo DPR di attuazione del Regolamento 517/2014 un modello che i “venditori” di F-Gas (centri commerciali, negozi al dettaglio, distributori, grossisti, etc.) possano utilizzare per ottemperare a quanto previsto dai paragrafi 4 (vendita di F-Gas solo ad imprese o persone certificate) e 5 (le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas sono vendute agli utilizzatori finali solo se dimostrato che l’installazione viene effettuata da imprese certificate) dell’art. 11 del Regolamento 517/2014;
  • La proporzionalità delle sanzioni in fase di aggiornamento del decreto sanzioni;
  • La possibilità di inserire nel proprio sito web il calcolatore (già presente nel web della Commissione europea) di kg di F-Gas in tonnellate di CO2 equivalenti.

A cura della Segreteria di CNA SI – Fonte CNA Installazione Impianti