Cassa Edile Trapani

Più chiaro No Cassa Edile per le Imprese Impiantistiche

Si sono succedute circolari Ministeriali e dell’INPS nel corso dell’ultimo decennio, emanate per fornire chiarimenti sull’obbligo o meno di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che esercitano prevalentemente attività impiantistiche, tutte abbastanza chiare, eppure è stato necessario ancora l’intervento del Ministero del Lavoro.

L’interpello n. 18 del 01/08/2012, risposta data all’UPI (Unione Provincie Italiane) è l’ennesima pronuncia in materia, e speriamo che sia sufficiente a chiarire agli addetti ai lavori che la libertà d’impresa in Italia permette agli Imprenditori di svolgere attività plurime, a volte anche in settori diversi, purché in ogni caso nel rispetto delle disposizioni previdenziali e assicurative.

Se all’Impresa Edile che esercita attività plurime, di cui la prevalente rimane quella edile, rispetto a quella impiantistica, non è stato mai richiesto di applicare il CNLL metalmeccanico per i lavoratori assunti da impiegare per l’esecuzioni delle lavorazioni impiantistiche, non si capisce perché, nel caso inverso, devono venire dubbi.

Mi sono posto la domanda a metà degli anni novanta, quando ho deciso di svolgere anche, come attività secondaria e accessoria a quella già esercitata di impiantistica, quella di edilizia.

Considerato che il CNLL applicato fino a quella data, prevedeva e prevede la possibilità di inquadrare lavoratori con mansioni edili, la risposta avuta da vari addetti alla consulenza del lavoro, cioè che per eseguire i lavori edili, anche nel mio caso, dovevo iscrivermi alla Cassa Edile, non mi ha convinto, in quanto tutte le fonti normative autorevoli recitavano, “…è obbligo per le sole imprese edili l’iscrizione alla Cassa Edile di competenza“, che sicuramente non corrisponde a, “…è obbligo l’iscrizione per l’esecuzione dei lavori edili“.

La differenza tra “lavoratore edile” e “impresa edile“, evidentemente, non veniva presa in considerazione dalle fonti di informazione individuate da tali consulenti e da alcuni addetti alla direzione dei lavori nei cantieri per l’esecuzione di lavori pubblici.

Fortunatamente ebbi occasione di chiedere a un funzionario dell’INPS, che in maniera semplice mi rispose: “…deve applicare a tutti i lavoratori il CNLL di riferimento per l’attività prevalente esercitata dalla sua impresa, sempre che le attività non siano gestite in maniera separata, ma si ricordi che comunque il premio INAIL va versato tenendo conto della differenziazione del rischio a cui sono esposti i lavoratori nelle diverse mansioni“.

Ritengo che la sostanza del contenuto dell’Interpello in parola sia, in qualche modo analoga, a quella della risposta datami dal funzionario INPS negli ormai lontani anni 90.

Mi chiedo oggi: ma a quale fonte di informazione si sono rivolti, dal 95 a oggi, alcuni addetti ai lavori?

Per. Ind. Salvatore Puglia
Presidente di CNA SI

Documenti:
Interpello n. 18 del 01/08/2012