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DURC anche con rateizzazione in corso

E’ possibile ottenere il Documento di Regolarità Contributiva anche in presenza di pendenze e l’esito finale dell’interrogazione sarà successivamente comunicato all’indirizzo Pec dell’interessato o dell’intermediario indicato nell’applicativo in fase di accesso con la procedura on-line attiva da 1° luglio 2015.

Possono ottenere la regolarità tutti i Soggetti:

  • che hanno in corso una rateizzazione dei versamenti;
  • che hanno uno scostamento non superiore a 150 euro tra le somme dovute e quelle affettivamente versate;
  • che hanno in pendenza rateizzazioni concesse dagli enti coinvolti nel processo di verifica o degli agenti della riscossione;
  • che si trovano in sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • che vantano crediti verificati in fase amministrativa oggetto di compensazione;
  • che vantano crediti, sempre in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, ricorrendo particolari presupposti;
  • chi ha crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione, nei confronti dei quali sia stata operata la sospensione della cartella di pagamento.

L’ambito della verifica comprende i pagamenti nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata.

Il valore dello scostamento di 150 euro deve essere considerato con riferimento ai singoli enti:

  • Inps – si applica a ciascuna gestione nella quale si è originata la scopertura, considerando sia i contributi che le sanzioni civili;
  • Inail – l’importo dei 150 euro deve essere invece considerato distintamente, secondo il seguente criterio: come sommatoria delle diverse scoperture, con riferimento alla tariffa artigianato.

Una particolare attenzione deve essere posta nei casi di irregolarità, emersa dal controllo nelle singole gestioni degli enti coinvolti: qui il sistema non sarà in grado di emettere il Durc in tempo reale e informerà il richiedente che sono in corso verifiche.

La Segreteria di CNA SI