Lavori Pubblici

L’impresa che paga a rate il fisco

Può partecipare ed essere regolarmente ammessa alle gare pubbliche l’impresa che paga a rate il debito fiscale, purché sia stata accordata la rateizzazione del debito.

Il Consiglio di Stato ha statuito che il contribuente debitore nei confronti del fisco può concorrere agli appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione anche se gli è stata concessa la possibilità di pagare a rate (Sentenza n. 15 del giugno 2013 – Adunanza Plenaria), sempre che il parere positivo dell’Amministrazione finanziaria sia stato dato prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La questione posta all’Adunanza Plenaria verteva, infatti, sull’individuazione della esatta portata del concetto di definizione dell’accertamento della violazione tributaria, ex art. 38, comma 1, lett. g, del Codice dei contratti pubblici, in presenza di meccanismi di rateizzazione o dilazione del debito tributario ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e di norme analoghe.

E’ sicuramente chiaro che lo scopo della su citata normativa è quello
di garantire la pubblica amministrazione in ordine alla solvibilità del soggetto contraente.

Ma l’applicazione rigida circa l’inadempimento fiscale legislativamente riqualificato non risponde all’esigenza di ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara, pertanto pur nella necessaria tutela dell’interesse della S.A. contraente ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari, la valutazione deve approfondire in modo significativo e logico sulla loro affidabilità e solidità finanziaria.

Per il Consiglio di Stato si tratta di stabilire, ai fini della regolarità fiscale, se entro i termini di presentazione dell’offerta, sia stata presentata dal concorrente istanza di rateizzazione e che la stessa abbia avuto conclusione con un provvedimento favorevole.

Fuori dai meccanicismi, la rateizzazione del debito è espressione del favore verso il contribuente con difficoltà economica, volta ad evitargli i rischi di insolvenza.

Tecnicamente, il beneficio della rateizzazione, un volta accettato, sostituisce in pieno il debito originario, con la consequenziale nascita di una nuova obbligazione tributaria, a sua volta disciplinata diversamente nel caso di mancato pagamento.

In conclusione, confermata la inammissibilità alla procedura di gara per il soggetto contribuente che entro i termini di presentazione dell’offerta non ha conseguito il provvedimento di rateizzazione, in quanto permanendo la primaria obbligazione tributaria non si soddisfa quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, ex art. 38, comma 1, lett. g).

A cura della segreteria di CNA SI – Fonti: Atti del Consiglio di Stato