Impianti Termici

Il punto sullo scarico a parete

Si ha l’impressione che la “favola” dello scarico a parete viene spesso raccontata a metà o con omissioni delle parti “scomode”, a secondo del “cantastorie di turno”.

Ma va preso in considerazione, anche, il fatto che qualche Installatore, tra quelli che ascoltano, nel recepire il “racconto”, a causa di una “distrazione”, non ne ha compreso il finale.
Eppure è risaputo che qualsiasi racconto senza la parte finale, che ne evidenzia e ne completa il messaggio, può rivelarsi senza senso o significato.
Quindi, non vi è dubbio che un riassunto, che per sua natura deve omettere o semplificare dei passaggi, per essere considerato attendibile deve contenere anche nella sua sintesi tutte le parti sostanziali, in quanto, a volte, senza qualche espressione significativa, può risultare di fatto addirittura forviante.

Scarico a pareteSe il riassunto si riferisce ad una Regola, per la quale insiste un obbligo di rispetto da parte di specifici Soggetti, individuati dalla stessa come responsabili e per tanto passibili delle eventuali sanzioni o conseguenze penali per il mancato rispetto, il “riassunto del racconto”, non può che essere recepito come informazione, o meglio, avviso che è in opera una Regola da andare a leggere nella sua interezza, in quanto dovrà essere rispettata tutta e non in parte.

Per il mancato rispetto di una Regola, che sia essa dettata direttamente da una Legge o indirettamente da una Legge che obbliga il rispetto di una o più Norme emanate da Enti riconosciuti nel compito, da altrettanti Leggi, non è possibile, da parte del Soggetto tenuto al rispetto, il rifarsi, per la mancanza propria, al racconto di altri.
E’ consolidato che: la Legge non ammette ignoranza.

Lasciando il ragionamento di cui sopra, seppur retorico, esposto alle strumentalizzazioni eventualmente adoperabili da parte di chi si pone come “cantastorie attendibile” per poi trarne un vantaggio non assumendo le responsabilità dirette che assume l’esecutore dell’opera con la Dichiarazione di Conformità, per entrare nel merito in maniera certa, riportiamo il riferimento legislativo e normativo che indica i casi dove e quando è possibile operare con l’evacuazione dei fumi a parete anziché a tetto.

L’art. 5, comma 9 del DPR n. 412/1993, con le successive modifiche, ad oggi con l’ultima modifica apportata dall’art. 14, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 102/2014, riporta:

…omissis…, (commi 1÷8);

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis.E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

  1. Si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  2. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  3. Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  4. Si procede alle ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguati alla applicazione di apparecchi a condensazione;
  5. Vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9-ter. Per accedere alle deroghe previste dal comma 9-bis è obbligatorio:

  1. Nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’art. 4 comma 6, lettera a., del Decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  2. Nei casi di cui alle lettere b., c. e d., installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
  3. Nel caso di cui alla lettera e., installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’art. 4, comma 6, lettera b. del Decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  4. In tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

9-quater. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.

Piaccia o non piaccia, questa è la regola scritta che va letta tutta e non ascoltata con un “riassunto del racconto”, in quanto se chi riassume, omette ad esempio il punto 1 del comma 9-ter, pur recitando verità, non dice che è possibile installare per il caso caldaie a tre stelle, ovvero con rendimento superiore a 90+2logPn.
Oppure l’omissione del punto 1 e del punto 4 dello stesso comma, può indurre alla conclusione che se la caldaia è a condensazione può essere installata ovunque con lo scarico a parete.

Un’attenzione va posta in particolare per le installazioni di generatori successive alla data indicata al comma 9, in stabili plurifamiliari, la dove è già predisposta una distribuzione ma non la canna fumaria (nuovo impianto), almeno che non ci sia quanto indicato al punto c) del comma 9-bis.Considerando sempre che anche l’eventuale asseverazione del progettista non solleva dalle proprie responsabilità il Responsabile Tecnico dell’Impresa installatrice che sottoscrive la Dichiarazione di Conformità a seguito dell’effettivo collaudo dei lavori impiantistici.

A cura di Salvatore Puglia – Direttore CNA SI

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Per la tabella delle distanze dei terminali di scarico vai a: Supporti e Servizi CNA SI