Impianti Termici

Controlli Impianti termici – Nuove regole

Controllo e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici per la climatizzazione estiva, invernale e produzione di acqua calda per usi igienici, dal 12 luglio scorso nuove regole per il mantenimento in esercizio.

Il provvedimento, già in vigore dal 12 luglio 2013, è stato pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013, come anticipato in bozza e ora definitivo come, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, va a definire le nuove regole, di cui di seguito riportiamo le più significative:

  • La media ponderata della temperatura dell’aria per gli impianti di climatizzazione invernale, misurata nei singoli ambienti deve essere considerata nei limiti:
    • 18°C con la tolleranza di +2°C, per gli impianti a servizio di attività artigianali/industriali;
    • 20°c con la tolleranza di +2°C, per tutti gli altri impianti.
  • La media ponderata della temperatura dell’aria per gli impianti di climatizzazione estiva, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, deve essere considerata nei limiti dei 26°C con la tolleranza – 2°C, per tutti gli edifici.
  • Riformulati i periodi e i tempi di funzionamento per la climatizzazione invernale (art. 4).
  • L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto sono affidati al responsabile che può, nella maggior parte dei casi delegare verso un terzo soggetto.
  • Il responsabile/delegato risponde del non rispetto delle norme relative all’impianto anche in materia di sicurezza e tutela ambientale.
  • Il terzo responsabile per gli impianti con potenza superiore a 350 kw deve essere certificato UNI EN ISO 9001 relativa all’attività impiantistica, oppure con attestazione per categorie OG 11 o OS 28.
  • Il controllo e le manutenzioni devono essere eseguite da Imprese abilitate ai sensi del DM 37/08.
  • Tutti gli impianti devono essere corredati di libretto di impianto per la climatizzazione (i modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del MSE).
  • La cadenza delle verifiche obbligatorie deve essere biennale per gli impianti alimentati a combustibile solido e liquido e quadriennale per quelli alimentati a combustibile gassoso.
  • Le cadenze delle verifiche si dimezzano quando l’impianto è di potenza uguale o superiore a 100 kw.
  • Per ogni operazione di controllo, l’esecutore deve redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto e un’altra deve essere trasmessa alla Regione.
  • Saranno ispezionati tutti gli impianti per i quali non sia stato inviato il rapporto di controllo.
  • Il rapporto di controllo inviato dal manutentore viene considerato sostitutivo dell’ispezione per tutti gli impianti con potenza compresa tra 10 e 100 kw se si tratta di impianti per la climatizzazione invernale e tra 12 e 100 kw se si tratta di impianti per la climatizzazione estiva.
  • Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate alle Regioni e alle Provincie Autonome.

Il sistema sanzionatorio (art. 11) rimane invariato rispetto al D.L. 192/05:

  • La mancata operazione di controllo e manutenzione dell’impianto termico sconta la sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
  • L’installatore o il manutentore che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo sconta la sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

Con molta responsabilità la Provincia Regionale di Trapani, i Comuni di Trapani, Mazara del Vallo e Marsala si erano attrezzati per avviare i controlli, con il nuovo Decreto la competenza passa alla Regione Sicilia, pertanto per gli Operatori impiantistici del settore cambia l’Ente di riferimento con cui devono raccordarsi per il maggior rispetto delle Norme e Disposizioni emanate al fine della sicurezza e del rispetto per l’ambiente.

A cura della segreteria di CNA SI

Documentazione:
D.P.R. n. 74 del 16/04/2013