Impianti Condizionamento e Refrigerazione

Climatizzazione: Libretto e Registro

Libretto di impianto e Registro dell’apparecchiatura per gli impianti di climatizzazione estiva e le pompe di calore elettriche per la climatizzazione estiva e invernale, due obblighi distinti.

Gli obblighi e le prescrizioni di legge sono per i cittadini e tutti i soggetti che utilizzano un impianto di climatizzazione estiva o una pompa di calore elettrica per la climatizzazione estiva e/o invernale e quant’anche l’impianto sia per solo riscaldamento alimentato con altri generatori.

LIBRETTO DI IMPIANTO

Libretto di impiantoIl libretto è obbligatorio oltre che per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, anche per impianti termici costituiti da macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di ACS), installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza:

L’obbligo vale anche per un condizionatore split di potenza < 1 kW

La normativa prevede che la compilazione del libretto sia a cura del responsabile dell’impianto.

Per responsabile dell’impianto si intende il proprietario o l’amministratore del condominio o un eventuale terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore o, nel caso di singole unità immobiliari residenziali il conduttore, cioè l’occupante a qualsiasi titolo.

Ciò significa che il proprietario dell’immobile è responsabile del libretto, è quindi tenuto a conservarlo e farlo compilare. Le competenze dell’installatore o, se l’impianto è già esistente, del manutentore, sono di farsi carico della compilazione del libretto e della trasmissione dei dati al catasto regionale degli impianti termici, (www.energia.sicilia.it) da dove l’installatore rileva il codice catastale assegnato per ogni impianto da apporre sul libretto. Il manutentore deve inviare al catasto regionale anche il Rapporto dei controlli periodici.

Si ricorda che installatori e manutentori possono operare soltanto se in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, e devono essere accreditati presso il Catasto regionale degli impianti termici.

REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA

Registro dell'ApparecchiaturaIl registro e i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-Gas sono obbligatori per apparecchiature fisse di refrigerazione e di climatizzazione estiva e pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 TonCO2eq o 10 TonCO2eq se ermeticamente sigillate.

L’obbligo di dotare il proprio climatizzatore o pompa di calore del registro dell’apparecchiatura è responsabilità dell’operatore.

Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Per “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto si intende, in linea di principio, avere:

  • libero accesso all’impianto , che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • il controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli delle perdite o riparazioni.

Il registro dell’apparecchiatura è compilato dal tecnico dell’impresa incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura. Per poter intervenire sul circuito frigorifero, l’impresa e il tecnico devono possedere, oltre all’abilitazione e i requisiti professionali del D.M. 37/08, anche la certificazione F-Gas.

Le persone e le imprese certificate a livello nazionale sono consultabili nel Registro Nazionale dei Gas Fluorurati (www.fgas.it).

Si precisa che le attività per cui vi è l’obbligo di patentino F-Gas sono:

  • installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento se prevedono interventi diretti sul circuito frigorifero o su circuiti destinati a contenere F-Gas;
  • controlli delle perdite;
  • recupero F-Gas.

Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.

L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas agli enti preposti riguarda macchine con carica di refrigerante superiore ai 3 kg e spetta all’operatore (proprietario, gestore, ecc.).

La Dichiarazione F-Gas deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei registri d’impianto e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell’ISPRA, previo accesso al sistema, raggiungibile dalla pagina dedicata: www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/fgas.

Per maggiori dettagli i Soci possono consultare la Guida Libretto d’impianto e Registro dell’apparecchiatura e i riferimenti normativi disponibili negli archivi dedicati.

I Responsabili e gli Operatori possono sicuramente ottenere l’opportuna consulenza rivolgendosi ad una delle imprese aderenti a CNA SI che svolgono tale attività:
Il tuo amico impiantista

A cura della segreteria di CNA SI – Fonti normative e ASSOCLIMA