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Le verifiche sugli impianti elettrici

Il 99% delle attività hanno l’obbligo della manutenzione, del controllo e di verifica periodica degli impianti elettrici e sono soggette a delle sanzioni per la violazione in materia.

Le verifiche, rese obbligatorie sin dal DPR 547/55, sono effettuate sia dagli organi ispettivi ASL/ARPA che dagli organismi certificati dal Ministero delle attività produttive.

Le violazioni più frequenti sono state a suo tempo elencate in un questionario per gli impianti di terra e scariche atmosferiche, elaborato dall’ex ISPESL nell’ottobre 2005, di cui se ne evidenzia una parte e le relative sanzioni:

  • Non è stata redatta la relazione sulla probabilità di fulminazione della struttura;
    (Sanzione, Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500 a 6400 euro)
  • Non sono state adottate tutte le misure per ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti e indiretti, per gli inneschi degli incendi ed esplosioni ed alla fulminazione ed alle sovratensioni;
    (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
  • Non è stata eseguita la verifica dell’impianto di terra oppure la verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche secondo il DPR 462;
    (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
  • Non sono state predisposte le procedure di manutenzione dell’impianto elettrico;
    (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
  • Non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici di protezione;
    (Ammenda da 500 a 1.800 euro)
  • Non sono tenuti a disposizione delle autorità ispettive i verbali di manutenzione;
    (Ammenda da 500 a 1.800 euro)

PES - PAV - PEIIl D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del TU 81/08” ha introdotto modifiche in merito all’obbligatorietà e alle sanzioni per le violazioni delle verifiche di cui al DPR 462/01:

Art. 80. – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Art. 84. – Protezioni dai fulmini
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
Purtroppo ancora oggi si registrano inadempienze da parte dei responsabili degli impianti, dovute anche per la non conoscenza delle norme e dei riferimenti normativi, è fatto obbligo, anche per dovere professionale, che i tecnici impiantisti incaricati della manutenzione, forniscano le corrette informazioni e guidino la propria committenza alla regolare conduzione e manutenzione.
Al fine di agevolare l’individuazione dei principali adempimenti in materia, CNA SI ha reso disponibile un vademecum normativo sugli obblighi legislativi e normativi, sulla periodicità degli interventi di verifica e controllo previsti per le diverse attività e impianti in esse installati.

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