Logo FER

L’obbligo dell’aggiornamento della qualifica FER

Per gli installatori, più che un obbligo, l’aggiornamento sulle nuove tecnologie che sfruttano le Fonti Energetiche Rinnovabili, è una opportunità per mantenere alta la propria professionalità, che comunque determina la posizione leader sul proprio mercato.

Il D.Lgs. n. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha introdotto l’obbligo:

  • di ricorrere alle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) per coprire i fabbisogni energetici negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
  • di produrre la Certificazione Energetica (APE) degli edifici in caso di compravendita e locazione;
  • di ottenere la QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da FER.

A chi sono rivolti i corsi qualificanti o di aggiornamento?

La qualificazione riguarda, nello specifico, i Responsabili Tecnici delle Imprese che svolgono attività di Installazione e Manutenzione Straordinaria di impianti serviti da:

Aggiornamento Qualifica Fer

  • pompe di calore
  • sistemi solari termici
  • sistemi solari fotovoltaici
  • sistemi geotermici a bassa entalpia
  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa

 

Le disposizioni legislative prevedono:

  • Un aggiornamento triennale della qualifica per un minimo di 16 ore per tutti gli abilitati al 31 dicembre 2016 e per quelli che otterranno l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, art. 4, comma 1, lett. a), b) e d);
  • Per i non ancora abilitati al 1 agosto 2013 ai sensi del D.M. 37/08, art. 4, comma 1, lett. c) l’obbligo di un corso di qualificazione di 80 ore con esame finale.

La legge nazionale ha demandato la regolamentazione dei suddetti corsi alle Regioni e Province autonome, pertanto è bene fare riferimento alle disposizioni delle singole Regioni.

I requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art. 4, c. 1, lett. c), sono: titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale e periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

L’aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f) dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 28/11.

I destinatari sono pertanto tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento secondo la periodicità triennale condivisa nel documento n. 16/153/CR7/C9/C5 del 22 dicembre 2016 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome e sue successive modifiche ed integrazioni.

I corsi di formazione di 80 ore sono rivolti ai soli soggetti che a far data dal 4 agosto 2013 abbiano inteso o intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del DM 37/08.

I corsi di cui sopra possono essere erogati da Organismi formativi accreditati o da Organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo regionale vigente.

A fine corso l’ENTE FORMATORE ACCREDITATO rilascerà agli installatori l’attestato di frequenza.

L’Attestato di frequenza sarà poi inviato alla CCIAA di competenza per l’annotazione nella sezione libera del Registro delle Imprese. L’invio telematico alla CCIAA, a mezzo di Comunicazione Unica (sistema StarWeb o altra piattaforma indicata dal sistema camerale) consta del versamento dei diritti di segreteria di € 18;00 per le imprese individuali e di € 30,00 per le società.

Aggiornamento qualifica FER - Antemar - CON.SI

PERCHÉ DECIDERE DI SEGUIRE IL CORSO?
Il corso, di aggiornamento o di qualificazione che sia, non va visto come un obbligo, ma come UN’OPPORTUNITÀ!

La qualificazione FER, infatti, va considerata come:

  • una crescita professionale sulle nuove tecnologie (utile, quindi, per operare con competenza e in sicurezza;
  • uno strumento per lavorare meglio e di più in un mercato, quello dei sistemi ibridi e delle rinnovabili in generale, in forte ascesa che creerà anche selezione tra i professionisti, dato che saranno gli utenti stessi a richiedere la “qualifica FER”.

Il CONTO TERMICO 2.0 (Decreto 16/02/2016), ad esempio, nella procedura di accesso agli incentivi richiede, fra i documenti da presentare al GSE, la: “Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore aventi i requisiti professionali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011”.

Diversi articoli nelle riviste e sui siti del settore, inoltre, evidenziano espressamente che chi non si aggiorna non può rilasciare la Dichiarazione di conformità.

Attraverso il Catasto degli impianti termici, infine, le singole Regioni hanno la possibilità di monitorare a livello informatico gli impianti realizzati dai singoli installatori, individuando anche le tipologie di generatori inseriti.

CON.SI

CON.SI coordina il programma di formazione erogato da ANTEMAR(Ente di formazione accreditato Partner di CON.SI).

Tutti i Soci possono iscriversi per partecipare ai corsi con le modalità previste da CON.SI, i non aderenti a CON.SI, possono partecipare come le modalità previste dallo stesso ANTEMAR.

Per i contenuti dei corsi, per i dettagli e per scaricare il modulo di iscrizione con il calendario per ogni sede, disponibile nel presente portale CLICCA QUI

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI