Entrano in vigore il 14 aprile 2014 le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno emanate con il Decreto del 28 febbraio 2014 che interviene per la prevenzione antincendio nei campeggi e strutture ricettive.
La nuova Regola Tecnica trova applicazione nelle strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone e dispone in materia di progettazione, costruzione e l’esercizio, sia per la realizzazione di nuove strutture e sia per attività già esistenti nel caso di ristrutturazione significativa.
Obbiettivo dell’intervento regolamentare:
- Garantire la stabilità delle struttura per assicurare la possibilità di soccorso;
- Limitare al massimo la propagazione dell’incendio all’interno della struttura;
- Ridurre al minimo le cause di incendio;
- Evitare al massimo che l’incendio si propaghi negli edifici o aree limitrofe;
- Assicurare l’evacuazione delle persone presenti nella massima sicurezza;
- Assicurare che gli occupanti possano essere soccorsi adeguatamente;
- Assicurare le condizioni di sicurezza per l’intervento delle squadre di soccorso.
In riferimento agli impianti elettrici:
- Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema;
Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.
Inoltre, le aree della struttura ricettiva in aria aperta, in particolare per le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità e in caso di interruzione dell’energia elettrica deve essere assicurata un’illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l’esodo delle persone presenti. Le stesse condizioni devono essere assicurate nell’area di sicurezza e nelle zone di parcheggio. (Sono ammesse anche singole lampade con alimentazione autonoma).
I sistemi che devono disporre di impianti di sicurezza:
- Impianto di illuminazione;
- Impianto di allarme;
- Impianto di rivelazione;
- Impianto di estinzione incendi.
Altre disposizioni in materia di impianti elettrici:
- La rispondenza alle vigenti Norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste da tutte le regolamentazioni vigenti;
- L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rilevazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l’impianto idrico antincendio;
- Nelle aree a campeggio l’alimentazione di sicurezza dell’illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s);
- Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore;
- L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire la svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario;
- In ogni caso l’autonomia minima viene stabilita in: 30 minuti per la rivelazione e l’allarme, 1 ora per l’illuminazione di sicurezza e 1 ora per l’impianto idrico antincendio.
Per le altre prescrizioni sugli impianti si raccomanda l’approfondimento con l’apposito allegato del Decreto, che ne descrive dettagliatamente le caratteristiche regolamentari.
A cura della segreteria di CNA SI – Fonti Ministeriali
Documentazione:
D.M. 28 febbraio 2014 Ministero dell’Interno