Impianti Antincendio

Nuova Regola Tecnica antincendio

Entrano in vigore il 14 aprile 2014 le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno emanate con il Decreto del 28 febbraio 2014 che interviene per la prevenzione antincendio nei campeggi e strutture ricettive.

La nuova Regola Tecnica trova applicazione nelle strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone e dispone in materia di progettazione, costruzione e l’esercizio, sia per la realizzazione di nuove strutture e sia per attività già esistenti nel caso di ristrutturazione significativa.

Obbiettivo dell’intervento regolamentare:

  • Garantire la stabilità delle struttura per assicurare la possibilità di soccorso;
  • Limitare al massimo la propagazione dell’incendio all’interno della struttura;
  • Ridurre al minimo le cause di incendio;
  • Evitare al massimo che l’incendio si propaghi negli edifici o aree limitrofe;
  • Assicurare l’evacuazione delle persone presenti nella massima sicurezza;
  • Assicurare che gli occupanti possano essere soccorsi adeguatamente;
  • Assicurare le condizioni di sicurezza per l’intervento delle squadre di soccorso.

In riferimento agli impianti elettrici:

  • Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
  • Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
  • Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema;
    Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.

Inoltre, le aree della struttura ricettiva in aria aperta, in particolare per le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità e in caso di interruzione dell’energia elettrica deve essere assicurata un’illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l’esodo delle persone presenti. Le stesse condizioni devono essere assicurate nell’area di sicurezza e nelle zone di parcheggio. (Sono ammesse anche singole lampade con alimentazione autonoma).

I sistemi che devono disporre di impianti di sicurezza:

  1. Impianto di illuminazione;
  2. Impianto di allarme;
  3. Impianto di rivelazione;
  4. Impianto di estinzione incendi.

Altre disposizioni in materia di impianti elettrici:

  • La rispondenza alle vigenti Norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste da tutte le regolamentazioni vigenti;
  • L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rilevazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l’impianto idrico antincendio;
  • Nelle aree a campeggio l’alimentazione di sicurezza dell’illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s);
  • Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore;
  • L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire la svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario;
  • In ogni caso l’autonomia minima viene stabilita in: 30 minuti per la rivelazione e l’allarme, 1 ora per l’illuminazione di sicurezza e 1 ora per l’impianto idrico antincendio.

Per le altre prescrizioni sugli impianti si raccomanda l’approfondimento con l’apposito allegato del Decreto, che ne descrive dettagliatamente le caratteristiche regolamentari.

A cura della segreteria di CNA SI – Fonti Ministeriali

Documentazione:
D.M. 28 febbraio 2014 Ministero dell’Interno