La corretta gestione del RAEE proveniente da utenza domestica: informazioni pratiche e amministrative utili all’installatore che vende un nuovo climatizzatore.
I climatizzatori giunti a fine vita, come altri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituiscono una preziosa opportunità di recupero delle materie prime e quindi di salvaguardia delle risorse del Pianeta. Si stima che la corretta gestione del loro smaltimento garantisca il recupero di circa il 97% dei materiali, così suddivisi: 29% ferro; 17% plastica; 9,5% metalli non ferrosi (rame e alluminio); 40% compressore e motore; 1% olio. Anche i gas refrigeranti, se trattati correttamente, possono essere estratti, messi in sicurezza e in alcuni casi rigenerati.
Per ottenere questo risultato è necessario sostenere un sistema circolare in cui le risorse sono adeguatamente gestite, recuperate e riutilizzate, e assicurarsi che ciascun componente della filiera di smaltimento – tra cui l’installatore conosca il processo, il proprio ruolo e gli adempimenti normativi obbligatori.
Procedura semplificata nell’1 contro 1: il ritiro del vecchio climatizzatore
Nel caso in cui l’installatore venda un nuovo climatizzatore (qualificandosi per legge anche come distributore), l’acquirente può rivolgersi a lui anche per la sostituzione del vecchio impianto residenziale. Si tratta del cosiddetto “1 contro 1”, che dà diritto al consumatore di richiedere il ritiro gratuito e contestuale del vecchio climatizzatore – purché integro – all’installatore, che è obbligato a farsene carico secondo la procedura semplificata normata dal D. Lgs. 49/14 e dal DM 65/2010.
Per legge, al momento della disinstallazione, l’F-gas contenuto nei circuiti del climatizzatore non deve essere disperso nell’ambiente, ma mantenuto all’interno dell’apparecchiatura. In alternativa, può essere gestito da un tecnico frigorista certificato, in possesso cioè di un patentino per il trattamento dei gas fluorurati presenti nei climatizzatori e munito di adeguata formazione e attrezzatura.
Dove deve essere portato il vecchio climatizzatore?
L’installatore/distributore può scegliere di trasportarlo verso un centro di raccolta comunale oppure un luogo di raggruppamento di sua proprietà.
Proprio come un distributore con punto vendita, anche l’installatore può effettuare un deposito preliminare alla raccolta, a condizione che i RAEE raggruppati siano suddivisi per categoria e separati da eventuali altri rifiuti pericolosi. È inoltre necessario che il luogo di raggruppamento sia di proprietà dell’installatore, pavimentato e non accessibile a terzi e offra ai RAEE adeguata protezione da acque meteoriche e dall’azione del vento, anche grazie a sistemi di copertura mobili.
Dal luogo di raggruppamento l’installatore può trasportare i RAEE direttamente al centro di raccolta comunale abilitato per la distribuzione oppure incaricare un operatore specializzato per il trasporto dei RAEE verso l’impianto di trattamento. Il trasporto dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale va in ogni caso effettuato al raggiungimento di 3500 kg di RAEE oppure ogni 3 mesi. Se non si raggiunge questo quantitativo, il tempo a disposizione non può comunque superare l’anno.
Quali sono gli adempimenti obbligatori a carico dell’installatore?
Per tutte le attività di raccolta e trasporto RAEE in regime 1 contro 1 gli installatori, oltre a informare chiaramente il consumatore, hanno l’obbligo di iscriversi all’apposita sezione (categoria 3-bis) dell’ANGA – Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di distribuzione delle apparecchiature e trasporto dei RAEE domestici. Inoltre, devono garantire la compilazione e tenuta di tutta la documentazione semplificata per l’1 contro 1, cioè il documento di trasporto in tre copie e lo schedario numerato progressivamente, che sostituisce il registro carico/scarico.
Quali sanzioni sono previste in caso di mancata osservanza degli adempimenti?
L’installatore/distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE ed effettua il trasporto di rifiuti senza la documentazione prevista dall’1 contro 1 è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. L’omessa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto RAEE prevede invece una sanzione penale (arresto da tre mesi a un anno) o un’ammenda pecuniaria, se si tratta di rifiuti non pericolosi, oltre al sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto.
Articolo pubblicato da: ASOCLIMA