Impianti Condizionamento e Refrigerazione

Per la vendita di un climatizzatore contenente F-Gas

Per la vendita di un climatizzatore da parte di un distributore ad un privato cittadino è necessario che l’acquirente dimostri l’installazione da parte di un’impresa certificata.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 517/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, per la vendita di un climatizzatore contenente gas fluorurati ad effetto serra è necessario far compilare al cliente, se è un installatore, la dichiarazione di acquisto F-Gas e chiedere copia della certificazione da annotare nel registro e se il cliente è un privato bisogna che dimostri che l’installazione verrà eseguita da persona certificata facente riferimento ad una impresa certificata.

F-GAS

Sostanzialmente, il nuovo Regolamento introduce per i rivenditori i seguenti obblighi:

  • tenere registri relativi alla vendita dei gas fluorurati, dove annotare i dati relativi ad acquirenti e alla tipologia e quantità di gas venduti (art. 6 prg. 3);
  • vendere gas fluorurati ad aziende in possesso di idonea certificazione o attestazione (in base agli obblighi di formazione e certificazione attualmente in vigore) art. 11 prg. 4;
  • vendere apparecchiature pre-caricate non ermeticamente sigillate a fronte della dimostrazione che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata, art. 11 prg. 5.

Per l’acquisto da parte delle imprese che eseguono attività di la manutenzione, l’installazione o la riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o che il loro funzionamento dipende da taluni gas è necessario che le stesse siano in possesso della certificazione o dell’attestazione di cui al DPR 43/12, a seconda dell’attività svolta e che tale certificazione o attestazione venga richiesta da parte del venditore.

Quanto sopra non vieta alle imprese non certificate che non svolgono le attività descritte nel paragrafo precedente di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

In pratica, per acquistare o vendere refrigeranti o apparecchiature che li contengono (non ermeticamente sigillate), chi acquista (tecnici del freddo) deve dimostrare la certificazione dell’azienda e chi vende (costruttori, rivenditori e esportatori) è esente dall’obbligo di certificazione.

Va precisato che chi, per tipo di attività svolta non è tenuto a fornire la certificazione, comunque deve dichiarare l’utilizzo degli F-Gas che acquista.

Definizione di “apparecchiature ermeticamente sigillate”
Apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

A cura della Segreteria di CNA SI – Fonti: RIVOIRA – APAVE – Reg. (CE) n. 517/14