Non si parlerà più di chilogrammi, ma di tonnellate equivalenti di CO2, in merito ai controlli F-Gas.
Dal 1° gennaio 2017 l’unità di riferimento diventa la tonnellata equivalente di CO2 e non più kg di gas fluorurati ad effetto serra, pertanto l’obbligo del controllo delle predite sulle apparecchiature o impianti parte da 5 tonnellate equivalenti di CO2.
Si ricorda che da 1° gennaio 2015, tutti i responsabili di apparecchiature di condizionamento, pompe di calore e impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a far eseguire le verifiche periodiche per il controllo di eventuali perdite; chilogrammi che salgono a 6 se le apparecchiature sono ermeticamente sigillate.
Dall’inizio del 2017, però, si inizierà a parlare di tonnellate equivalenti di CO2, infatti l’obbligo di verifica e compilazione del registro d’impianto scatterà per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiore a 5 tonnellate equivalenti di CO2, che diventano 10 se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali.
Inoltre le verifiche periodiche dovranno essere:
- annuali per cariche da 5 tonnellate e oltre,
- semestrali per 50 tonnellate e oltre
- trimestrali per 500 tonnellate e oltre.
Se viene installato un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite, la frequenza delle verifiche si dimezza.
Il rapporto della verifica va annotato sul Registro dell’apparecchiatura e va fatta la comunicazione al Ministero dell’ambiente entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno di competenza della verifica/controllo.
A cura della segreteria di CNA SI