Impianti Condizionamento e Refrigerazione

F-gas – Sintesi degli adempimenti obbligatori

Il Registro telematico nazionale dei gas fluorati di cui al D.l. 43/12 è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è gestito dalle Camere di Commercio ed è consultabile dal sito web: www.fgas.it.

Obbligo di iscrizione per le PERSONE che svolgono attività relative ai gas fluorati

  1. E’ obbligato il personale che svolge una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono F-gas ad effetto serra:
    • controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di F-gas ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di f gas ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
    • recupero di F-gas ad effetto serra;
    • installazione;
    • manutenzione o riparazione.
  2. E’ obbligato il personale che svolge una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-gas:
    • controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di F-gas ad effetto serra;
    • recupero di f gas ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
    • installazione;
    • manutenzione o riparazione.
  3. E’ obbligato il personale addetto al recupero di F-gas ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
  4. E’ obbligato il personale addetto al recupero di solventi a base di F-gas dalle apparecchiature che li contengono.
  5. E’ obbligato il personale addetto al recupero di F-gas ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

Obbligo di iscrizione per le IMPRESE che svolgono attività relative ai gas fluorati

  1. E’ obbligata l’impresa che svolge l’installazione, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas ad effetto serra.
  2. E’ obbligata l’impresa che svolge l’installazione, la manutenzione o la riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti F-gas ad effetto serra.
  3. E’ obbligata l’impresa che svolge il recupero F-gas ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
  4. E’ obbligata l’impresa che svolge il recupero di solventi a base di F-gas ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
  5. E’ obbligata l’impresa che svolge il recupero di F-gas ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

Iscrizione al registro
L’iscrizione è possibile esclusivamente con procedura informatica attraverso il sito www.fgas.it con l’utilizzo del dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi delegato e a fronte del pagamento con TelemacoPay di:

  • € 13,00 per diritti camerali per ogni persona;
  • € 21,00 per diritti camerali per ogni impresa;
  • € 14,62 per bollo per ogni persona e ogni impresa.

Eventuali rimborsi per spese di segreteria possono essere richiesti per il servizio nel caso di delega
dai soggetti abilitati, (es. Associazioni di Categoria Competente).

Certificato provvisorio

  • Le persone che hanno maturato una esperienza professionale da almeno 2 anni nei settori delle rispettive attività di cui alle lettere a) e b) possono richiedere e avvalersi, di un certificato provvisorio della durata di 180 giorni, (la richiesta va fatta contestualmente alla domanda di iscrizione telematica e i 2 anni di esperienza devono far riferimento alla data di entrata in vigore del D.L. 43/12).
  • Le imprese che già svolgono le rispettive attività di cui alle lettere a) e b) e impiegano personale già in possesso di un certificato anche provvisorio possono richiedere e avvalersi, di un certificato provvisorio della durata di 180 giorni, (la richiesta va fatta contestualmente alla domanda di iscrizione telematica).

La Camera di Commercio competente (per tutta la Regione Sicilia è Palermo) rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (che deve essere inoltrata entro l’11 giugno 2013) e inserisce le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato in un’apposita sezione del Registro.
Entro i 180 giorni successivi al rilascio del certificato provvisorio le persone e le imprese devono conseguire il certificato “definitivo” presso un organismo di certificazione accreditato.

Certificati e Attestati

  • Le persone che svolgono le attività di cui sopra alle lettere a), b), c) d) devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi di competenze e conoscenze previsti negli allegati ai regolamenti CE 303/08, 304/08, 305/08 e 306/08.
  • Le persone che svolgono le attività di cui sopra alla lettera e) devono essere in possesso del pertinente attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito di un apposito corso come da regolamento CE 307/08.
  • Le imprese che svolgono le attività di cui sopra alle lettere a) e b) devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione a seguito di verifica dei requisiti aziendali: 1) personale certificato immedesimato nell’azienda; 2) adeguata e certificata attrezzatura; 3) sistema di qualità ISO 10005:2007.

Validità dei Certificati e degli Attestati

  • Il certificato per le persone è valido per 10 anni ed è obbligatori una verifica di sussistenza annuale da dimostrare entro il mese di maggio.
  • Il certificato per le imprese è valido per 5 anni ed è soggetto alle verifiche annuali di cui alcune solamente documentali.
  • L’attestato per le persone di cui sopra alla lettera e) non ha scadenza.

Dal confronto delle offerte presenti ad oggi sul mercato, CNA SI ha calcolato, per rendere l’idea di impegno economico per la certificazione di una persona e una impresa, il costo complessivo in circa 3.000÷3.300 euro, escluso iva ed eventuali spese per completamento attrezzature e riorganizzazione aziendale per gli standard qualitativi previsti per l’ISO 10005:2007.

A cura della segreteria del Consorzio CNA SI
Fonti: ECOCERVED – OdC accreditati – Enti di formazione – Regolamenti 842/06 e collegati