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F-GAS: Sanzioni pesanti anche per venditori e operatori

Dal 17 gennaio 2020 è in vigore il nuovo Decreto che disciplina il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-GAS).

Le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163 del 5 dicembre 2019 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive

Si ricorda che il Reg. (CE) 517/2014 è stato attuato in Italia con il DPR 146/2018, il quale ha istituito la Banca Dati F-Gas, dove dal 25 luglio 2019 i venditori devono comunicare i dati delle vendite di gas e apparecchiature al momento della vendita e dove dal 25 settembre 2019 le imprese certificate devono comunicare i dati relativi agli interventi entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

Certificazione F-GasIl DPR 146/2018, unitamente al D.Lgs. 163/2019, che sanziona anche i venditori, oltre che gli operatori (proprietari delle apparecchiature) e le imprese impiantistiche, nel caso di mancata applicazione del DPR 146/2018 stesso, hanno rivoluzionato tutti gli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di Gas Fluorurati a Effetto serra.

Premesso che, nei casi in cui nel D.Lgs. 163/2019 sono previste sanzioni amministrative, resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Il testo, all’art. 3 e 4, prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite. Infatti tra le varie sanzioni previste meritano un’attenzione particolare:

  • L’operatore, ovvero, il proprietario dell’apparecchiatura, che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
  • Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, o che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità stabilite dal Reg. (CE) 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Tra le novità, rispetto alla precedente disciplina sanzionatoria, il testo prevede diverse sanzioni per le imprese che forniscono gas e apparecchiature, ovvero, per i venditori, di cui si segnala:

  • Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  • Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali,senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  • Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
  • Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Rimangono pesanti anche le sanzioni previste per le imprese impiantistiche, tra cui:

  • Le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro 30 giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
  • Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
  • L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Vigilanza?Fa ben sperare, (qualora i controlli siano da ora in poi puntuali), l’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto, che viene affidata anche al Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), all’Agenzia delle dogane e agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI