Impianti Condizionamento e Refrigerazione

F-gas – Registro dell’apparecchiatura

Sanzioni per l’operatore che non tiene il Registro dell’Apparecchiatura o del Sistema, ovvero che lo tenga in maniera inesatta e incompleta rispetto alle disposizioni di Legge e del formato stabilito dal Ministero dell’Ambiente.

Fonte Ministeriale: Registro dell’impianto

A seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, sono disponibili i formati dei seguenti registri che devono tenere gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra:

  • Registro del Sistema di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1497/2007;
  • Registro dell’Apparecchiatura di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007.

È possibile impaginare in modo differente i formati dei suddetti registri purché in essi siano contenute tutte le informazioni ivi previste.

Si segnala che le date e gli esiti relativi al “controllo di verifica periodico” di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006 dovranno essere riportati:

  • nella parte del Registro del Sistema denominata “Interventi sul Sistema“, sezione “Aggiunta dell’agente estinguente“;
  • nella parte del Registro dell’Apparecchiatura “Interventi sull’apparecchiatura“, sezione “Aggiunta di refrigerante”.

In particolare, sotto la voce “Causa della perdita“, dovrà essere riportata la dicitura “controllo periodico” con il relativo esito positivo o negativo.
In quest’ultimo caso, dovrà essere indicata la causa dell’esito negativo e l’intervento effettuato.

Inoltre, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 4, del D.P.R. n. 43/2012, può
richiedere copia dei suddetti registri.

Operatori obbligati

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra (il limite è elevato a 6 kg se trattasi di sistemi etichettati ermetici).

Definizione di operatore

Persona fisica o giuridica che esercita, in toto o in parte, l’effettivo controllo sul funzionamento delle apparecchiature e degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, ambito di applicazione del regolamento CE 842/2006, quindi il proprietario, qualora non abbia delegato a terzi l’effettivo controllo.

Esempi di effettivo controllo

  • Possibilità anche in parte di gestione (es. accensione e spegnimento);
  • Possibilità di accesso ai locali dove sono ubicati le apparecchiature;
  • Potere decisionale di spesa per gli interventi sulle apparecchiature o impianti.

Contenuti del Registro

  • Tutti i dati relativi al proprietario dell’apparecchiature e dell’impianto e loro ubicazione;
  • Tutti i dati relativi all’impresa a cui si affidano gli interventi;
  • Quantità e tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, quantità eventualmente aggiunte e recuperate durante gli interventi di manutenzione, riparazione e smaltimento definitivo;
  • Risultati dei controlli effettuati e le informazioni ai sensi dell’art. 3, par. 2, 3 e 4 del Reg. CE 842/2006.

Altre informazioni sul Registro

  • Quando le specifiche tecniche del fabbricante o quelle riportate sull’etichetta non indicano l’esatta quantità di gas fluorurati, l’operatore deve assicurare la determinazione da personale certificato;
  • Prima intervenire per i controlli delle perdite, il personale certificato deve controllare il Registro dell’Apparecchiatura o dell’impianto;
  • Su richiesta, il Registro dovrà essere reso disponibile al Ministero dell’Ambiente che si avvarrà di ISPRA.

Sanzioni relative alle inottemperanze della tenuta del Registro

  • Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura o impianto ai sensi dell’art. 2 del Reg. CE n. 1516/2007, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro;
  • Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che tiene il Registro dell’Apparecchiatura in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alla disposizioni di legge, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro;
  • Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente il Registro dell’Apparecchiatura, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

CNA Impianti Trapani con il supporto di CNA SI sta provvedendo alla predisposizione della modulistica e relativa guida per la corretta compilazione e tenuta del Registro, che sarà disponibile per i propri associati al più presto.

Nel frattempo invita tutte le Imprese del settore ad informare e sensibilizzare i propri clienti “operatori” di apparecchiature già installate o di nuova installazione sulle disposizioni di cui al D.L. 43/12 in attuazione del Regolamento CE 842/2006.

A cura della segreteria di CNA SI

Documentazione:
Regolamento CE n. 1516 del 19/12/2007
Regolamento CE n. 1497 del 18/12/2007
D.L. n. 26 del 05/03/2013