Ispettorato del Lavoro

False partite IVA

Avviati i controlli sulle false partite IVA per i casi dove si configura la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Una volta introdotto il nuovo regime dei minimi, la verifica delle partite IVA ha lo scopo di distinguere la prestazione autonoma da quella subordinata. La verifica della vera natura dei contratti di collaborazione esterna da parte dei titolari di Partita IVA, rappresenta la seconda parte della riforma Fornero.

Nel dettaglio, l’efficacia delle presunzioni è limitata a:

  • soggetti titolari di Partita IVA;
  • coloro che svolgono attività di impresa individuale di servizi;
  • lavoratori autonomi privi di un ordinamento o di un iscrizione a un elenco.

La presunzione dell’esistenza di un rapporto lavorativo subordinato è diretta ai seguenti rapporti:

  • collaborazione con un solo committente con durata maggiore di 8 mesi all’anno;
  • presenza di una postazione fissa di lavoro per il collaboratore presso la sede del committente;
  • corrispettivo percepito con la stessa prestazione, anche se fatturato a soggetti differenti, superiore all’80% dei corrispettivi annui totali, nell’arco di due anni consecutivi.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa si conferma quando:

  • il lavoratore possiede competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche;
  • il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione INPS dedicata;
  • il lavoratore è iscritto a un Ordine professionale o in specifici Albi o elenchi professionali.

La Circolare 29/2012 del Ministero del lavoro, ha individuato le 19 attività lavorative su cui partiranno i controlli (es. operai, muratori, addetti alle pulizie, operatori di call center, etc.).

A cura della Segreteria di CNA SI