Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artiginane. Obbligo contributivo ai fini previdenziali.
L’obbligo contributivo, ai fini previdenziali, derivante dallo svolgimento di attività artigianale è stato oggetto, negli anni più recenti, di non sempre univoca interpretazione.
Ciò deriva anche, com’è noto, dalla riforma, in senso federale, del titolo V della Costituzione, che ha devoluto la materia dell’artigianato alla potestà residuale demandata alle Regioni, con conseguente autonomia normativa in merito. Tale autonoma potestà legislativa, tuttavia, non può incidere su ambiti, come quello previdenziale, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l’INPS, con la Circolare in oggetto, ha fornito chiarimenti in ordine alla portare delle norme che regolano l’iscrizione presso l’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (AIA) e l’imposizione contributiva, tenendole nettamente separate e confermando che la contribuzione è sostanzialmente connessa all’esercizio effettivo dell’attività artigianale.
Nel ribadire l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competanza regionale per la definizione delle procedure di accertamento, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane (AIA), per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato deve presentare, com’è noto, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana.
Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’AIA con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata da richiedente.
Dalla medesima data decorre l’obbligo contributivo all’INPS, anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza, a condizione che sussistano i requisiti di cui alla “Legge quadro” n. 443/1985, e, in particolare, quelli di cui agli articoli 2 (“Imprenditore artigiano”), 3 (“Definizione di impresa artigiana”), 4 (“Limiti dimensionali”), 6, comma 5 (“Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane”).
L’INPS più volte ribadisce, infatti, che la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione dell’obbligo contributivo, correlato all’effettivo esercizio dell’attività, in conformità con il principio di tutela previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.
Inoltre, qualora a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, emergano le condizioni per l’iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese, da parte dell’accertatore, gli elementi utili per l’iscrizione del soggetto all’albo artigiani.
La comunicazione comporterà l’iscrizione all’AIA con decorrenza immediata, fatti salvi gli accertamenti e controlli previsti dalla normativa regionale e fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giudisdizionali avverso l’atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti (ricorso amministrativo).
Pertanto, ove sussista l’effettivo esercizio dell’attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento, questi sarà tenuto al versamento dei contributi per l’intero periodo di svolgimento dell’attività stessa, a nulla rilevando l’eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali; se la carenza fosse rilevata ex post dagli organi competenti, l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’ente accertatore, anche per periodi pregressi indipendentemente dall’iscrizione all’Albo, in presenza dei requisiti della L. 443/1985, nei limiti dei termini prescrizionali di 5 anni.
Ne consegue che qualora da controlli e verifiche da parte degli enti competenti derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’albo artigiani per carenza di tali requisiti, gli stessi non comporteranno, per il periodo in cui è stato accertato l’esercizio effettivo dell’attività artigiana, il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani, che permarrà fino alla data delibera di cancellazione del soggetto dall’Albo.
Da tale data, venendo a mancare i requisiti richiesti dalla legge 443/1985, ha di fatto luogo la cessazione propria dell’attività artigiana.
Si ribadisce, a questo proposito, che è comunque sempre ammessa la prova, da parte dell’interessato in ordine al mancato esercizio di attività artigianale, tramite i predetti rimedi avverso l’accertamento amministrativo o ispettivo.
Tale procedimento si applica alle verifiche ispettive ed accertamenti d’ufficio successivi al 13 Luglio 2011. data in entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011, che ha inserito l’art. 9-bis nel corpo del D.L. 13 maggio 2011. n. 70.
Con riferimento alla iscrizione del collaboratore o coadiutore familiare, si ricorda che la semplice partecipazione di questi all’amministrazione dell’azienda, purchè in forma abituale e prevalente, è da ritenersi fattore sufficiente ai fini della sua iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani, non essendo previsto espressamente dalla legge istitutiva della stessa (L. n. 463/1959) il requisito della partecipazione manuale nello svolgimento del lavoro tecnico – professionale dell’azienda.
Anche sul piano della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (L. n. 88/1989, art. 49), l’INPS precisa che l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte della C. P. A. (o di altro organismo equipollente) costituisce un elemento che, di norma, ha efficacia ai fini dell’iscrizione alla gestione previdenziale artigiani.
Al contrario, in presenza di elementi discordanti rispetto all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, l’INPS deve attivare la procedura di impugnazione (L. 443/1985, art. 7). L’eventuale delibera difforme non ha più carattere vincolante ai fini previdenziali e assistenziali.
In particolare ne caso in cui l’Istituto riscontri la mancanza di un o più requisiti di legge (di cui agli articoli di 2, 3, 4 e 5, terzo comma della L. 443/1985) nei riguardi di imprese iscritte all’Albo, ne dà comunicazione alla commissione provinciale per l’artigianato ai fini degli accertamenti d’ufficio e delle relative decisioni in merito.
Contro le delibere della Commissione provinciale per l’artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato, entro 60 giorni dalla notifica della delibera stessa.
Le decisioni della Commissione regionale per l’artigianato, adottate in sede di ricorso, possono essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al Tribunale competente per il territorio.
Alla luce di quanto descritto, le verifiche in merito all’obbligo contributivo nei confronti della gestione artigiani da parte dell’INPS devono incentrarsi sulla sussistenza dei requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il riferimento esplicito a tale normativa lascia ritenere che l’INPS in merito alla facoltà di imposizione contributiva, ai fini previdenziali, degli artigiani, dovrà attenersi ai limiti imposti dalla “legge quadro” del 1985.
Tale limite applicativo, oltre a configurare una “garanzia” nei confronti dell’attività artigiana, costituisce un opportuno strumento volto alla emersione di quella concorrenza sleale che tanti danni arreca agli artigiani e alla economia del paese.
Il Resp.le Unione Installatori Trapani
Salvatore Tarantino