Lavori Pubblici

Ritardo dei pagamenti nei lavori pubblici

Con la circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che il D.L. 192/10 (direttiva europea contro i ritardi di pagamento) si applica a tutti i settori produttivi.

Quindi anche per i settori dell’edilizia e dell’installazione impianti, prevale anche su eventuali regolamenti nazionali discordanti e si applica anche per i pagamenti di corrispettivi nell’intero settore dei pubblici appalti.

In breve, il dispositivo stabilisce:

  • Che i termini di pagamento nelle transazione tra imprese non dovrebbero superare i 60 giorni, almeno che non si siano espressamente pattuiti condizioni diverse;
  • Che i termini di pagamento dei contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni hanno un termine perentorio di 30 giorni, con possibilità di proroga fino a 60 giorni per le amministrazioni che svolgono attività industriali, commerciali o di assistenza sanitaria;
  • Che la nuova disciplina (direttiva 7/2011/UE) si applica a tutti i contratti pubblici stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si porta a conoscenza inoltre che con il Comunicato del 17 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa gli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali:
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013 il tasso di riferimento è pari allo 0.75 per cento“.

Segreteria Consorzio CNA SI

Scarica Allegato:
Circolare Ministeriale Prot. 1293 del 23/01/2013