Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito adeguati elementi istruttori in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica dello schema di Decreto avanzate da ANCE e FINCO.
Il Consiglio di Stato si è espresso a favore sullo schema di Decreto del MIT recante “Individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, vedi Parere n. 2189 del 21 ottobre 2016.
Ha chiarito sul decreto, che reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere e i requisiti di specializzazione che devono essere posseduti dagli operatori economici concorrenti per l’esecuzione delle opere in questione.
Nella fase delle consultazioni con le Associazioni di settore, ASSOROCCIA, FEDERLEGNOARREDO, ANCE e FINCO, hanno avanzato richieste di modifica nell’elenco delle opere superspecialistiche.
In particolare, ASSOROCCIA e FEDERLEGNOARREDO hanno avanzato la richiesta di inserimento nell’elenco rispettivamente le categorie OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno), mentre ANCE e FINCO hanno chiesto rispettivamente e diametralmente opposte l’eliminazione dall’elenco di alcune opere e l’inserimento di altre opere.
Il MIT nella stesura del Decreto ha ritenuto in linea con il dispositivo di Legge quanto richiesto da ASSOROCCIA e FEDERLEGNOARREDO e ha provveduto all’inserimento nell’elenco delle due categorie segnalate, mentre ha comunicato al CdS, che ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito, di non aver accolto i rilievi di ANCE e FINCO in ragione del fatto che le elencazioni rilevate sarebbero fondate su “criteri oggettivi ed indicativi del livello di specializzazione richiesto per le opere riconducibili alle singole categorie” e in particolare per le richieste di FINCO , le ulteriori categorie di opere pe le quali è stata richiesta l’introduzione, sarebbero “caratterizzate da una minor complessità tecnica” rispetto a quelle individuate dal Decreto.
Si evidenzia che ANCE aveva rappresentato nei rilievi anche relativamente ai requisiti di ordine speciale necessari per essere inseriti nella categoria OG 11.
La Sezione consultiva del Consiglio di Stato, esaminate le motivazioni rappresentate, ha condiviso le scelte del MIT e ha espresso favorevole sullo schema di Decreto.
A cura della Segreteria di CNA SI