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Nuova denuncia infortuni

Piccoli infortuni, ovvero che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno successivo all’evento, con l’entrata in vigore del SINP la comunicazione deve essere fatta entro le 48 ore dalla ricezione del reperto medico.

La normativa si applica dal 12 ottobre 2016 contestualmente all’entrata in vigore del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), il sistema è stato introdotto otto anni fa dal Testo Unico sulla Sicurezza (art. 18 comma 1 lettera r del D.Lgs n. 81/08) e mai reso operativo in attesa della regolamentazione per la banca dati delle nuove comunicazioni dovute dai Datori di lavoro.

Denuncia infortuniIl nuovo obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi oltre un giorno e fino a tre giorni, prima non dovuta, è richiesta a fini statistici per i dati sugli infortuni minori.

In precedenza la denuncia andava fatta solamente ai fini assicurativi secondo l’ex art. 53 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/65) che obbliga all’invio della denuncia solo per gli infortuni con una prognosi superiore a tre giorni, ossia, indennizzabili dall’istituto, poi con l’intervenuto del Testo Unico sulla Sicurezza, che ha disciplinato la comunicazione degli infortuni in sostituzione del Registro Infortunio, registro abrogato a partire dal 23 dicembre scorso, è stata disposta la comunicazione in via telematica all’INAIL e all’INPS, al SINP entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico a fini statistici e informativi dei dati e delle informazioni riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento e a fini assicurativi quelli riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

In pratica i Datori di lavoro in precedenza hanno assolto contemporaneamente anche all’obbligo ai fini statistici dell’art. 18 lettera r comma 1 del Testo Unico Sicurezza, ma limitatamente agli infortuni con prognosi di assenza superiore a tre giorni oltre a quello dell’evento.

In sintesi, l’obbligo di denuncia dei piccoli infortuni che causano l’assenza non superiore a tre giorni, in precedenza sospeso in quanto rinviato fino all’entrata in vigore della normativa attuativa del SINP, dal 12 ottobre 2016 è entrato in vigore.

Il Testo Unico prevede una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione che varia da un minimo di 548,00 euro a un massimo di 1972,80 euro.

A cura della Segreteria di CNA SI