Lavori Pubblici

Novità negli appalti per le opere specialistiche

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulle categorie specialistiche e superspecialistiche, recante l’individuazione delle categorie di lavori per cui è richiesta l’esecuzione da parte di operatori in possesso di specifica qualificazione ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014.

Si ricorda che a conseguenza della Sentenza n. 3014/2013 del Consiglio di Stato erano stati annullati, con il DPR 30 ottobre 2013, gli artt. 109, comma 2 (Allegato A, Tabella sintetica categorie), 107, comma 2 e 85, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3, del Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti.
Pertanto il Decreto in oggetto va a colmare il vuoto legislativo che si è generato a seguito della Sentenza.

Di soli 4 semplici articoli, il Decreto riduce il numero da 33 a 24 le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria e da 24 a 14 le categorie superspecialistiche (SIOS).

Escono dalla categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria le categorie:

  • OS 9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
  • OS12B – Barriere paramassi, ferma neve e simili;
  • OS15 – Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali;
  • OS16 – Impianti per centrali produzione energia elettrica;
  • OS17 – Linee telefoniche e impianti di telefonia;
  • OS19 – Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento;
  • OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione;
  • OS27 – Impianti per la trazione elettrica;
  • OS29 – Armamento ferroviario;
  • OS31 – Impianti per la mobilità sospesa.

Non possono essere, quindi, eseguite direttamente dall’affidatario che possiede la sola qualificazione per la categoria prevalente, le lavorazioni di categorie specialistiche indicate nel bando di gara di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie generali da OG1 a OG13 e nemmeno per le categorie OS:

  • OS2A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS2B – Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS3 – Impianti idrico-sanitati, cucine, lavanderie;
  • OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione;
  • OS8 – Opere di impermeabilizzazione;
  • OS10 – Segnaletica stradale non luminosa;
  • OS11 – Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS12A – Barriere stradali di sicurezza;
  • OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS14 – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
  • OS18A – Componenti strutturali in acciaio;
  • OS18B – Componenti per facciate continue;
  • OS20A – Rilevamenti topografici;
  • OS20B – Indagini geognostiche;
  • OS21 – Opere strutturali speciali;  OS24 – Verde e arredo urbano;
  • OS25 – Scavi archeologici;
  • OS28 – Impianti termici e di condizionamento;
  • OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
  • OS32 – Strutture in legno;
  • OS33 – Coperture speciali;
  • OS34 – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
  • OS35 – Interventi a basso impatto ambientale.

L’applicazione dell’art. 37, comma 11, del DL 163/2006 (Strutture, impianti e opere speciali), deve essere considerata per le categorie:

  • OG11 – Impianti tecnologici;
  • OS2A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS2B – Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS11 – Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS12A – Barriere stradali di sicurezza;
  • OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS14 – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
  • OS18A – Componenti strutturali in acciaio;
  • OS18B – Componenti per facciate continue;
  • OS21 – Opere strutturali speciali;
  • OS25 – Scavi archeologici;
  • OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
  • OS32 – Strutture in legno;

Queste ultime lavorazioni non possono essere affidate in subappalto, ma devono essere eseguite direttamente dall’affidatario e nel caso in cui lo stesso non possegga le qualificazioni necessarie, deve costituire una Associazione temporanea (ATI) verticale con una o più imprese qualificate.

Sul fatto che si è colmato il vuoto legislativo, che era la necessità urgente, non c’è dubbio, l’intervento è da considerare positivo, ma su qualche opera SIOS impiantistica estromessa forse si dovrebbe tornare a discutere.

A cura di Salvatore Puglia
Presidente del Consorzio CNA Servizi per gli installatori

Scarica Allegati:
DM 24 aprile 2014 (MIT)
DPR 207/2010