Impianti Termici

Le caldaie ecocompatibili

Dall’effettiva entrata in vigore del Regolamento CE n. 813/2013, relativo alla progettazione degli apparecchi per il riscaldamento “Ecodesign” è già trascorso più di un anno e si riscontrano ancora delle anomalie sul mercato.

Il Regolamento prevede che dal 26 settembre 2015 non possono essere immesse sul mercato caldaie a gas e a gasolio di potenza fino a 400kW con efficienza media stagionale inferiore a l’86%.

L’efficienza media stagionale non va confusa con i valori di rendimento e nemmeno con la classificazione a stelle di rendimento, il nuovo parametro, a differenza dei predetti, è riferito al potere calorifico superiore e tiene conto anche dei consumi elettrici del generatore nell’arco della stagione, ciò al fine di una più corretta caratterizzazione energetica del prodotto.

È risaputo che le caldaie convenzionali a camera stagna non raggiungono i limiti minimi fissati dal Regolamento, pertanto, dal settembre 2015, tali caldaie non possono più essere immesse sul mercato in quanto in violazione della nuova normativa.

Obbligo nuova etichettaRicordiamo che un prodotto si considera immesso sul mercato quando è “reso disponibile” per la prima volta dal costruttore e quindi “reso disponibile” per la distribuzione, il consumo e l’utilizzo nel mercato attraverso un’attività commerciale dietro compenso o anche gratuitamente.

Quindi va da sé che le caldaie convenzionali a camera stagna già immesse sul mercato prima del 26 settembre 2015 possono essere installate senza limiti di tempo e che le stesse, comprese quelle a camera aperta a tiraggio forzato, dalla predetta data in poi non possono essere prodotte per la commercializzazione e l’utilizzo nel mercato comunitario.

L’unica deroga consentita ai valori di efficienza media stagionale riguarda le caldaie di tipo B1 a camera aperta, che possono continuare ad essere immesse sul mercato. In tal caso il costruttore è tenuto ad indicare all’installatore che le predette caldaie possono essere installate esclusivamente se allacciate a canne collettive ramificate, presenti in edifici esistenti; sarà pertanto responsabilità dell’installatore ottemperare alle indicazioni ricevute.

Il D.Lgs. n. 15 del 16 febbraio 2011, di attuazione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e il D.Lgs. n. 104 del 28 giugno 2012, di attuazione della direttiva quadro sull’etichettatura energetica, prevedono sanzioni, fino a 150.000 euro, per i diversi soggetti interessati nella filiera che violano le disposizioni del Regolamento citato.

Purtroppo si riscontrano ancora oggi, in particolare attraverso le vendite online, offerte commerciali che promuovono la vendita di caldaie a camera stagna tradizionali in violazione del Regolamento UE, la vendita, l’acquisto e l’installazione di tali prodotti possono comportare spiacevoli conseguenze per il venditore, per l’acquirente e per l’installatore.

Nell’ambito del progresso economico ecologicamente sostenibile, tutte le Associazioni di riferimento per la categoria, devono incondizionatamente promuovere azioni volte a responsabilizzare gli operatori per i comportamenti conformi alla legge, al fine della maggior tutela del mercato, dell’intera collettività e dell’ambiente.

Il tuo amico impiantista

A cura della segreteria di CNA SI