Gli installatori di impianti a gas domestici certamente si adoperano per la realizzazione della aerazione nei locali ciechi, ma spesso la committenza non dimostra consapevolezza per i pericoli derivanti dalla mancata o corretta realizzazione.
Il fai date e il ricorso ad operatori non specializzati per interventi impiantistici nel mercato domestico, spesso mette a rischio l’ambiente abitativo che, nonostante diversi Enti sono obbligati dalla legislazione ad effettuare delle ispezioni, rimangono ancora senza nessun controllo.
Nei locali ciechi e nei locali asserviti di apparecchi a fiamma, il foro di aerazione deve avere superficie utile netta almeno uguale a 100 cmq e il condotto di aerazione di almeno 150 cmq.
Se un apparecchio a gas non maggiore di 35kW (anche di tipo C) è ospitato all’interno di un locale cieco o non bene aerato, vale a dire privo di aperture permanenti comunicanti direttamente con l’esterno l’aerazione del locale deve essere realizzata attraverso un foro oppure un condotto.
In entrambi i casi l’aerazione deve essere permanente e comunicare direttamente all’esterno.
Vale a dire che non è ammesso realizzare un foro tra il locale di installazione e un altro locale aerato, ma solamente un foro tra il locale di installazione e l’esterno dell’edificio.
Indipendentemente dalla potenza del generatore, il foro di aerazione deve avere superficie utile netta almeno uguale a 100 cmq (diametro 120 mm) e il condotto di aerazione di almeno 150 cmq (diametro tubazione 140 mm).
La norma UNI-CIG 7129 non fa distinzione tra condotti orizzontali o verticali e prescrive che il condotto debba essere ad uso esclusivo e che possa attraversare il solo locale adiacente al locale d’installazione prima di uscire all’esterno.
A cura di Salvatore Puglia – Fonti normative