Impianti Termici

Guida impianto termico per l’utente

Impianto termico: tutto ciò che il Responsabile della conduzione deve sapere su accensione, manutenzione, libretto dell’impianto, efficienza energetica e rapporto di controllo.

Ormai si stanno avviando tutti gli impianti di riscaldamento, anche se in molti Comuni d’Italia gli impianti di condizionamento già sono stati accesi dal 15 ottobre, ovvero tutti i Comuni ricadenti in zona climatica E.

Caldaia OK

Con le informazioni che seguono CNA SI si prefigge di rendere tutti gli aspetti più pratici, su:

  • Accensione;
  • Esercizio;
  • Manutenzione;
  • Controllo periodico degli impianti termici.

DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO PER GLI EDIFICI
L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.

La Legge 90/2013 ha introdotto una serie modifiche al D.Lgs. 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico, la quale individua e comprende tra gli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.

La nuova versione del D.Lgs. 192/2005 recita:
“Un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Sono dunque, da considerare impianti termici gli impianti:

  • Per il solo riscaldamento degli ambienti;
  • Per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
  • Per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.);
  • Per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.);
  • Per il riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore);
  • Con stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono e assimilabili ad impianti termici in quanto la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW;
  • Per la climatizzazione estiva;
  • Per l’esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate (appartengono a questa categoria ad esempio: applicazioni per palestre o centri sportivi produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria);
  • Alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione.

Non sono da considerare invece impianti termici:

  • I singoli scaldabagni;
  • I sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare;
  • Gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.

IMPLEMENTAZIONI DELL’IMPIANTO TERMICO
Dalla nuova regolamentazione sugli impianti termici ne derivano ulteriori adempimenti obbligatori.

Principali adempimenti:

  • La necessità di compilare il libretto di impianto;
  • Inserimento dell’impianto al Catasto Regionale degli Impianti Termici;
  • Diverse modalità di elaborazione dell’APE (attestato di prestazione energetica), che anche le stufe da 5 kW (o quelle la cui somma delle potenze sia almeno 5 kW);
  • La durata e la validità dell’APE (in funzione della presenza del libretto impianto);
  • La necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente.

IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO
Dall’entrata in vigore del DPR 412/1993 la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’impianto al soggetto responsabile dell’impianto, ossia il Conduttore.

Il conduttore ha la responsabilità su:

  • L’esercizio dell’impianto;
  • La conduzione dell’impianto;
  • Il controllo dell’impianto;
  • La manutenzione dell’impianto;
  • Il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.

In genere il Responsabile o Conduttore dell’impianto è il proprietario, oppure nei casi particolari:

  • Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino;
  • Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio;
  • Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato.

Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “Terzo Responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal DM 37/08, generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.

Il Terzo Responsabile:

  • Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;
  • Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
  • Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
  • Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.

La delega ad un “Terzo Responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale esclusivamente dedicato.

IL LIBRETTO DELL’IMPIANTO
Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal D.Lgs 192/2005 modificato dalla legge 90/2013), esso costituisce la “carta di identità” di un impianto termico compreso tutti i componenti di sottosistema.

Il Libretto d’impianto riporta tutti i dati relativi a:

Libretto di impianto OK

  • Tipologia di impianto;
  • Caratteristiche dell’impianto;
  • Combustibile impiegato;
  • Installatore;
  • Utilizzatore;
  • Manutentore;
  • Eventuale Terzo Responsabile della gestione;
  • Annotazione di tutti gli interventi eseguiti.

Il DM 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013.

Il nuovo libretto dell’impianto va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.

Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo e la sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

Per i nuovi impianti, il libretto va compilato dall’installatore e l’impianto va inserito entro 30 gg dal collaudo e dalla messa in esercizio al Catasto Regionale degli Impianti termici, di conseguenza va aggiornato l’APE.

ACCENSIONE ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO TERMICO
L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici di civili abitazioni e similari è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo le 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani.

Le zone climatiche e i relativi gradi-giorno sono rilevabili dal DPR 412/1993:

  • Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
  • Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
  • Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
  • Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
  • Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

CONTROLLI PERIODICI
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici al fine di garantire la maggiore sicurezza e di mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara.

Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08.

Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione e comunque la manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico.

Gli installatori e i manutentori devono definire:

  • Quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto;
  • Con quale frequenza le operazioni vadano eseguite.

A fine intervento il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto, così pure per i controlli di efficienza energetica, la cui cadenza è definita nell’Allegato A del DPR 74/2013.

Per gli impianti di maggiore diffusione, sono previsti i seguenti controlli di efficienza:

  • Generatore di calore con potenza P < 10 kW: non obbligatori;
  • Impianto con generatore a fiamma con 10 kW<P
  • Generatori di calore con 10 kW<P
  • Pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con 12 kW<P
  • La cadenza dei controlli dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW.

Come previsto dall’art. 9 del DPR 74/2013, le ispezioni da parte degli Enti preposti si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

Per approfondire nel dettaglio, le scadenze e le tipologie di controllo consultare i dati riportati nell’apposita Tabella del DPR 74/13.

Per esempi pratici sul controllo dell’efficienza energetica degli impianti si consiglia la consultazione della documentazione resa disponibile dall’ENEA sul proprio sito web.

COSA DEVE FARE L’UTENTE?
Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.

Vai alle pagine degli aderenti CNA SITra gli installatori e i manutentori professionalmente affidabili e regolarmente abilitati si annoverano tutte le imprese aderenti a CNA SI, i quali anche attraverso il supporto tecnico-normativo del Consorzio rispondono alle esigenze di consulto degli utenti.

A cura della Segreteria di CNA SI