Impianti Termici

Distacco da impianto centralizzato

Analizzando la normativa in vigore, si arriva alla conclusione che di fatto non è più possibile motivare tecnicamente il distacco dall’impianto termico centralizzato per realizzare un o più impianti autonomi.

No distacco da impianto termico centralizzatoCirca la possibilità di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato per realizzare un impianto di riscaldamento autonomo si fa notare che la pubblicazione del DM 26/06/2015, in vigore dal 1°Ottobre 2015, all’Allegato 1, par. 5.3 (parte “Requisiti Minimi”), stabilisce che:

“Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).”

Si richiama l’attenzione che:

L’intervento per il distacco dal centralizzato anche di un solo appartamento fa rientrare l’impianto termico centralizzato nella voce “ristrutturazione di impianto termico”.

La diagnosi energetica deve mettere a confronto le diverse opzioni quali:

  • Impianto centralizzato con caldaia a condensazione, con contabilizzazione di calore e termoregolazione per ciascun appartamento;
  • Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas, con contabilizzazione di calore e termoregolazione per ciascun appartamento;
  • Integrazione con impianti solari termici, ecc.

Con la diagnosi energetica, che ovviamente, deve considerare le diverse soluzioni alternative, bisogna dimostrare che la soluzione scelta, quale ad esempio il distacco di un appartamento dall’impianto centralizzato, è la più conveniente in termini di consumi e di costi globali.

Impianto termico centralizzatoAnche la possibilità di distaccarsi, data dalla Legge n. 220 del 11 dicembre 2012, è subordinata ad una relazione tecnica con la quale tecnico deve dimostrare che il distacco del singolo appartamento dall’impianto centralizzato sia più conveniente dell’uso dell’impianto centralizzato.

Il problema è che tecnicamente non è possibile dimostrare che un singolo impianto autonomo consumi meno della quota di consumo attribuita all’appartamento da un moderno impianto centralizzato.

Pertanto, per le ragioni sopra elencate e per la disponibilità di soluzione tecniche più efficienti, va da se che di fatto non è più possibile motivare tecnicamente il distacco di uno o più appartamenti dall’impianto centralizzato.

Quanto sopra va messo in evidenza in tutti i casi di richieste di distacco e proporre al Condominio di valutare la ristrutturazione della centrale termica a servizio del Condominio, confermando che un moderno impianto centralizzato dotato di termoregolazione e contabilizzazione del calore, considerando anche che la contabilizzazione sarà obbligatoria a partire dal gennaio 2017 e che la termoregolazione è obbligatoria comunque anche per impianti autonomi, sicuramente genererà consumi minori per ciascun appartamento, rispetto ai consumi di singoli impianti autonomi e inciderà per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e della singola unità.

A cura della segreteria di CNA SI