Impianti Termici

Cosa cambia con il nuovo Libretto d’impianto

Nuovo Libretto d’impianto e nuovi Rapporti di efficienza energetica da adottare dal 1° giugno 2014, cosi come disposto dal DM 10/02/2014, cosa cambia per l’installatore?

Intanto bisogna evidenziare che il DPR 74/13 individua come impianti soggetti al controllo tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione dell’acqua calda sanitaria, aventi potenza superiore a 10 kw, per la climatizzazione invernale e 12 kw per la climatizzazione estiva.

Tutti gli installatori, manutentori e terzi responsabili di impianti termici, al momento di una nuova installazione o della prima manutenzione o della ristrutturazione di un impianto o alla prima verifica dei parametri della combustione, dovranno compilare il nuovo format di Libretto e allegare i vecchi modelli di Libretto di centrale o di Libretto di impianto e rilasciare copia al committente.

In sintesi tutti gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, al primo intervento dovranno essere corredati del nuovo Libretto con allegati i vecchi.

A cura dell’installatore o del manutentore o del terzo responsabile, i dati del Libretto devono essere inseriti nel Catasto territoriale degli impianti termici che l’Ente Regione predispone ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. a), del DPR 74/13.

E’ da mettere in evidenza che dopo la compilazione e per i successivi aggiornamenti, i dati dell’impianto dovranno essere inseriti nel Catasto degli impianti in formato elettronico.

Se l’installatore o il manutentore utilizza prima questa opzione, successivamente deve comunque stampare su carta il Libretto per conservarlo e per consegnarne una copia al responsabile dell’impianto per poi esibirlo in occasione delle ispezioni delle Autorità competenti.

Il Catasto territoriale, che anche la Regione Sicilia sta per rendere funzionale, oltre che ai dati dell’impianto riportati sul Libretto, aggiornati con i dati dei Rapporti di efficienza energetica, conterrà i dati dell’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) di tutti gli edifici su cui è installato o viene installato un impianto termico. Se i dati dell’impianto da comunicare attraverso l’inserimento del Libretto o del Rapporto non vengono comunicati o il risultato del controllo riporta esito negativo rispetto ai parametri ammessi dal DPR 74/13 (Regolamento di attuazione del DL 192/2005), l’APE perde la sua validità al 31 dicembre dell’anno in cui viene rilevata l’inadempienza o l’inefficienza e ovviamente, di conseguenza dovrebbero essere immediatamente predisposte le ispezioni.

Una volta a regime, il sistema dei controlli degli impianti termici, sarà efficiente se gli installatori e i manutentori, oltre che ai responsabili della conduzione degli impianti, ottempereranno correttamente alle disposizioni del su citato DPR 74/13, fermo restando che la Regione Sicilia si adoperi al più presto per l’informazione, la sensibilizzazione e l’ispezione e non solamente alla mera organizzazione del Catasto.

A cura di Salvatore Puglia
Presidente del Consorzio CNA Servizi per gli Installatori

Documentazione:
D. M. del 10/02/2014
Libretto di Impianto
D.L. n. 192 del 19/08/2005