L’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio condominiale, in corrispondenza delle proprietà di altri condomini, può avvenire anche senza l’assenso degli altri proprietari.
Il TAR Lombardia, con Sentenza 1308/2014, in seguito al ricorso presentato dall’interessato, ha affermato che è possibile a condizione che venga salvaguardato il decoro dell’immobile stesso.
Il Comune non aveva concesso il permesso di costruire relativo alla richiesta di installazione di una canna fumaria da collocare sulla facciata condominiale, motivando il diniego sulla disapprovazione di altri due condomini che non avevano fornito il loro consenso.
Ai sensi dell’art. 1002 c.c. comma 1, come ricordato dai Giudici amministrativi, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Il Tar ha annullato il provvedimento di diniego, chiarendo che nel rilascio del permesso di costruire il Comune deve salvaguardare gli interessi dei terzi, ma non può vincolare le proprie decisioni sul loro parere perché deve sempre valutare le caratteristiche tecniche dell’intervento da realizzare.
A cura della Segreteria di CNA SI – Fonte TAR Lombardia