Impianti Termici

Ancora sul Controllo Impianti Termici

Siamo a più di un anno dall’entrata in vigore del DPR 74/13 e ancora regna un po’ di incertezza sull’obbligo per il cittadino e per chiunque si trova a dover gestire o condurre un impianto termico.

La manutenzione obbligatoria della caldaia non dovrebbe essere una novità considerata la precedente normativa (ancora in larga parte in vigore), le sostanziali novità sono: l’estensione all’impianto termico e all’impianto per la climatizzazione estiva.
A far confusione contribuiscono soggetti di dubbia competenza che si pronunciano con interpretazioni partigiane, collegando malamente il tutto ad un possibile aggravio economico per chi utilizza gli impianti.

CNA Impianti Trapani - Riunione del Direttivo sul controllo impianti termici - 29/11/14

CNA Impianti Trapani – Riunione del Direttivo sul controllo impianti termici – 29/11/14

Gli Installatori e i Manutentori di CNA Impianti Trapani, più volte confrontatesi sull’argomento, tengono a precisare che non si prevedono ripercussioni sull’attuale mercato circa il costo delle prestazioni e che nulla è cambiato circa la cadenza dei controlli e delle manutenzioni obbligatorie da eseguire secondo le indicazioni del Libretto di uso e manutenzione dell’impianto rilasciato dall’Impresa installatrice dell’impianto al momento della messa in esercizio (Art. 7, comma 1 del DPR 74/13), a cui sono generalmente allegati i rispettivi libretti del generatore e di tutte le apparecchiature che compongono l’impianto.
Semmai, la nuova normativa, sensibilizza e obbliga a rivolgersi a Installatori e Manutentori regolarmente abilitati e ad eseguire le verifiche di efficienza e sicurezza dell’impianto a garanzia del committente e il maggior risparmio energetico, che indubbiamente comporta economicità nella conduzione.

Quindi se nel libretto/i di uso e manutenzione è indicato o consigliato che è opportuna una manutenzione annuale, l’obbligatorietà rimane quella, e se per manutenzione ordinaria si intende (come ovvio) il controllo, nel caso del generatore o caldaia, non può essere esclusa la prova dei fumi, essendo proprio l’analisi di questi ultimi che indica l’effettivo buon funzionamento dell’apparecchio.

Cosa aggiunge il DPR 74/13 al precedente obbligo è il “controllo di efficienza energetica dell’impianto” che va eseguito in occasione della manutenzione dell’impianto di climatizzazione invernale (Art. 8, comma 1 del DPR 74/13), il cui risultato va indicato nel “rapporto di controllo”, a sua volta da allegare al Libretto di impianto, oggi unico che sostituisce il precedenti libretti (di impianto o di centrale).
Il “rapporto di controllo”, in occasione della prima messa in esercizio per i nuovi impianti, della manutenzione straordinaria che comporta la sostituzione di parti dell’impianto o modifica dell’impianto e ad ogni 4 anni (2 per alcuni impianti), va inviato all’Ente preposto per le verifiche e le ispezioni.

In riepilogo quindi:

  • La prova fumi va fatta ogni qual volta di fa la manutenzione della caldaia, intesa come uno degli apparecchi del sottosistema dell’impianto;
  • Il nuovo Libretto di impianto va compilato alla messa in esercizio per i nuovi impianti, alla prima manutenzione effettuata dopo il 15 ottobre 2014 e in esso vanno indicati tutti gli impianti presenti nell’edificio, indipendente dalla potenza impiegata;
  • Il rapporto di efficienza energetica va fatto ad ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, va allegato al Libretto d’Impianto e quello della cadenza quadriennale o biennale, o redatto a seguito di manutenzioni straordinarie, va inviato all’Ente preposto alle ispezioni, ma solo per gli impianti di potenza superiore a 10 kW in riferimento alla climatizzazione invernale e 12 kW per la climatizzazione estiva.
CNA Impianti Trapani - Riunione del Direttivo sul controllo impianti termici - 29/11/14

CNA Impianti Trapani – Riunione del Direttivo sul controllo impianti termici – 29/11/14

In riferimento al Catasto (Art. 10, comma 4 del DPR 74/13):

Il Responsabile (proprietario o occupante) dell’immobile deve registrare l’impianto al Catasto regionale degli impianti termici per mezzo del proprio Installatore o Manutentore di fiducia (DDG 556/14 e 984/14):

  • Entro 30 giorni della messa in esercizio per i nuovi impianti;
  • Entro il 7 aprile 2015 per gli impianti esistenti;
  • Inviare il “rapporto di controllo” contestualmente alla registrazione per i nuovi impianti;
  • Inviare il “rapporto di controllo” alla prima occasione di manutenzione e non oltre alla 25 marzo 2014, per gli impianti esistenti.

In altre parole:

- Le ultime disposizione di Legge cambiano la tempistica di trasmissione degli esiti dei controlli;
- I Rapporti vanno trasmessi con periodicità 1, 2 o 4 anni a seconda della potenza dell’impianto;
- Non va fatta confusione tra la manutenzione obbligatoria della caldaia, che vige da parecchi anni, e il controllo di efficienza energetica;
- La manutenzione obbligatoria che attesta il buon funzionamento e la sicurezza della caldaia, se non viene eseguita, espone il proprietario alla sanzione fino a 3.000 euro (come prima);
- Se il proprietario non è ancora in possesso del nuovo Libretto d’impianto, alla prossima manutenzione lo deve richiedere al proprio Manutentore di fiducia;
- Prima di affidare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il proprietario deve assicurarsi che il manutentore o l’installatore sia in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, lett. c), d) ed e) del DM 37/08 (ex 46/90).

Gli Impiantisti e i Manutentori di impianti termici di CNA, con l’intendo di fare chiarezza, continuano nell’impegno di collaborare con gli Enti Competenti per il Sistema dei Controlli sugli impianti per la più completa e corretta informazione all’utenza.

A cura di CNA SI p.c. di CNA Installazione Impianti Trapani