Fisco

L’IVA agevolata non è per tutti

Per la manutenzione ordinaria degli impianti si applica l’iva agevolata al 10%, purché essi siano a servizio di edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni. Sono esclusi comunque le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate: “gli interventi di manutenzione ordinaria possono beneficiare dell’Iva agevolata al 10% se previsti obbligatoriamente per legge e se effettuati su edifici a prevalente destinazione residenziale”.

L’aliquota agevolata IVA del 10% che si applica per la verifica periodica obbligatoria degli ascensori è estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da altre disposizioni di legge.

Con la Risposta n. 18 del 2019 definisce e perimetra gli interventi di manutenzione ordinaria e obbligatoria.

10 percentoPertanto tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici.

L’aliquota ridotta quindi è applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Il riferimento per questo tipo di interventi è la Circolare 15/2018, dove si evidenzia che il fine di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Come disposto nella Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.

In sintesi è confermato anche che:

  • le manutenzioni di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi e gli impianti termici e similari possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
  • le verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal Datore di Lavoro NON beneficiano dell’Iva agevolata in quanto trattasi di attrezzature da lavoro e non di impianti tecnologici, il cui mantenimento in efficienza è finalizzato alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

La segreteria CON.SI – Fonte Agenzia delle Entrate