Fisco

IVA 10% per conduzione impianti termici

L’aliquota IVA da applicare ai corrispettivi connessi all’attività di conduzione degli impianti centralizzati di riscaldamento è quella agevolata del 10%.

Come già pubblicato con l’informativa del 17 marzo 2013 su questo portale, a seguito richieste pervenuteci, rimarchiamo sull’argomento al fine di dare l’informazione più completa di quanto emerge da una analisi della normativa di riferimento e della correlata prassi, illustrata nella comunicazione tributaria n. 10/2013 allegata alla presente.

La ratio alla base di tale trattamento fiscale deriva dalla qualificazione dell’attività di conduzione quale manutenzione ordinaria ed, in particolare quale attività di controllo obbligatoria per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistente in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui (cfr. circolare n. 71 del 7 aprile 2000).

Stesso discorso dicasi per la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Conferme in tal senso giungono dall’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, che precisa anche le modalità per effettuare l’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente al 10%.

Come noto tale rimborso IVA, da presentarsi entro il termine biennale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatto solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi. In ragione della necessità di escludere che, a seguito della risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E, possano verificarsi indebiti arricchimenti, l’Agenzia precisa che, per ottenere il rimborso dell’imposta applicata in misura eccedente il 10%, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Le Imprese del comparto sono invitate a darne informazione ai propri clienti anche a mezzo dei consulenti e degli amministratori di condominio.

A cura della segreteria di CNA SI

Scarica Allegato:
Comunicazione tributaria n. 10/2013