Un sistema di videosorveglianza può essere installato all’interno di un negozio come sistema antitaccheggio, ma è necessario fare alcune preliminari considerazioni.
Infatti ad oggi non è cambiato l’orientamento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare responsabile deve valutare tutte le soluzioni alternative in funzione delle reali necessità (D.Lgs. 196/2003 – Regolamento Europeo 679/2016).
Quindi, in base ai prodotti venduti nell’esercizio commerciale, è opportuna una valutazione preliminare tra l’installazione dell’impianto di videosorveglianza e l’adozione di un sistema antitaccheggio basato su etichette elettroniche, considerando innanzitutto l’efficacia, oltre ovviamente al costo iniziale, ai costi annuali d’uso e per la manutenzione, che incideranno sulla scelta della soluzione da adottare.
Inoltre, in presenza di dipendenti, occorre valutare l’impatto che l’installazione del sistema di videosorveglianza potrebbe avere sul personale presente negli spazi lavorativi.
Per la collocazione delle telecamere nei diversi settori da inquadrare, sarà necessario prevedere che le riprese non possano essere considerate lesive della dignità dei lavoratori.
Pertanto, quando sono presenti dipendenti all’interno della struttura, è sempre opportuno procedere, in funzione del numero di dipendenti, o con la sottoscrizione di un accordo sindacale o sottoponendo il progetto dell’impianto alla valutazione della locale Direzione Provinciale del Lavoro, la quale, normalmente rilascia l’autorizzazione in breve tempo e senza procedere al sopralluogo, salvo particolari osservazioni e suggerimenti.
A tal proposito, una recente Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, può essere considerata a supporto dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza, in quanto ha ritenuto non perseguibile il Datore di Lavoro che aveva installato una telecamera nascosta con funzione antitaccheggio all’interno del negozio, tramite la quale si è scoperto che i prodotti non venivano indebitamente asportati occasionalmente dai clienti, ma sistematicamente da uno dei dipendenti.
La Corte ha ritenuto legittima l’installazione, anche in assenza di autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, in pratica l’ha giustamente qualificata come condotta difensiva nei confronti di chiunque, stabilendo che non sarebbe accettabile una disparità di trattamento tra il lavoratore infedele e il comune cittadino.
A cura della Segreteria CON.SI