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FER, dotazione obbligatoria degli edifici

Non è certamente una novità che gli edifici devono essere obbligatoriamente dotati di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma con l’occasione delle nuove definizioni introdotte in maniera compiuta dal più recente “Decreto Rinnovabili” ( D.L. 28/11), è opportuno un riassunto del percorso legislativo.

Già nel 1991 con l’emanazione della Legge 10 (art. 26, comma 7), si prescriveva circa l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica.

Testualmente il D.L. 192/05, modificato dal D.L. 311/06 al comma 12 dell’Allegato I, prescriveva: “[...] nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici
“.

Il successivo provvedimento, D.P.R. 59/09 (Decreto di attuazione), previsto dal D.L. 192/05, del quale ne riporta le disposizioni in maniera integrale, ha introdotto una importante novità: “[…] obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 mq“.

Da non trascurare anche il D.P.R. 380/01 (Testo Unico per l’Edilizia), che ha introdotto con una modifica l’obbligo di installare negli edifici impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Forse una falla la si poteva individuare nella mancanza di una definizione chiara dei criteri di dotazione degli edifici, risolta oggi con l’entrata in vigore del D.L. 28/11 (valido dal 29 marzo 2011), che così definisce nei particolari:

  • edificio di nuova costruzione“, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (Quindi, non solo un semplice nuovo edificio, ma, più in generale, un edificio per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2011);
  • edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante“, inteso come edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

In conclusione, il “Decreto Rinnovabili” va oltre, disciplina anche la produzione di energia termica in termini di quantità e tempi di intervento e sanziona l’inosservanza con il diniego del rilascio del permesso di intervento edilizio.

Collaudo e rilascio della documentazione relativa alla agibilità e all’idoneità dell’uso sono poi le fasi di conferma del rispetto effettivo delle prescrizioni normative.

Per un quadro completo e per degli esempi applicativi può essere di valido supporto la tavola sinottica sviluppata da BibLus-net, già pubblicata sul nostro portale nell’archivio: guide e regolamenti.

A cura di: Per. Ind. Salvatore Puglia – Presidente del Consorzio CNA SI

Documentazione:
Tavola sinottica su obbligo Rinnovabili