La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con Decisione assunta il 22 dicembre 2016, è intervenuta modificando l’art. 5 dello “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”.
Tale modifica sancisce in maniera inequivocabile che tutti i Responsabili Tecnici, già abilitati, di Imprese installatrici di impianti FER, potranno svolgere i corsi di aggiornamento entro il:
31 dicembre 2019
Si sottolinea che non si tratta di una proroga, ma della regolare interpretazione e applicazione della normativa vigente. D’altra parte se in precedenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le Regioni dovevano approvare i percorsi formativi e individuare gli Enti formatori, è ovvio che l’aggiornamento previsto rimane obbligatorio entro il triennio successivo.
Il termine “dovevano” è opportuno in quanto non tutte le Regioni hanno ottemperato alle disposizioni legislative, tra cui, come di consueto, la Regione Sicilia.
Riassumendo in sintesi:
- Tutti i soggetti abilitati ai sensi del DM 37/08 sono automaticamente qualificati ad intervenire su impianti a fonti rinnovabili, senza essere obbligati a frequentare alcun corso ad eccezione per chi ha ottenuto l’abilitazione secondo la lett. c) dell’art. 4, comma 1 del DM 37/08, successivamente al 1° agosto 2013;
- Tutti i soggetti qualificati per mantenere la qualifica devono effettuare almeno 16 ore di formazione per aggiornamento ogni 3 anni presso un soggetto autorizzato alla formazione e accreditato dalla Regione.
A conseguenza di quanto appena detto, per la formazione finalizzata all’aggiornamento, l’impiantista abilitato è assolutamente in regola, non solo in Sicilia, ma anche nelle altre regioni, in quanto vige, in materia, il mutuo riconoscimento delle rispettive normative.
A seguito di segnalazioni su imprecise informazioni circolanti nel settore, ci sembra opportuno fare chiarezza in merito alle modalità di aggiornamento degli Installatori di impianti FER, dispiace che la non chiarezza della questione abbia in questi mesi consentito a soggetti poco corretti e con intenzioni speculative, il cui scopo è evidentemente diverso da quello di fare gli interessi delle Imprese, di diffondere informazioni sbagliate nella categoria, arrivando ad usare metodi terroristici per convincere le imprese a fare tali corsi di formazione.
Per le Associazioni di categoria, la formazione professionale dovrebbe essere sempre il cardine fondamentale dell’azione politico sindacale nel pieno rispetto delle normative e a servizio delle imprese e non dei soggetti che la erogano.
Con l’occasione ricordiamo che la qualificazione FER riguarda tutte le imprese che svolgono le attività di installazione e/o di manutenzione straordinaria di impianti:
- a biomasse per usi energetici (caldaie, caminetti e stufe a pellet, legno ecc.);
- a Pompe di calore per il riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria;
- Sistemi solari termici;
- Sistemi fotovoltaici e foto-termoelettrici;
Le nuove Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome n. 16/153/CR7/C9/C5, approvate il 22 dicembre 2016, sostituiscono le precedenti Linee Guida n. 14/078/CR8bis/C9 del 12 giugno 2014, le quali, ricordiamo, disciplinano i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, emanato in attuazione della Direttiva CE 2009/28, successivamente modificato dall’art. 17 del D.L. n. 63/13, convertito con la Legge 90/13.
A cura della segreteria CNA SI – Da fonti normative vigenti