Lavori Pubblici

Regolamento opere super specialistiche

È stato pubblicato il Regolamento con l’elenco aggiornato delle opere super specialistiche, oltre alle opere impiantistiche e altre già considerate tali, sono state inserite anche le categorie OS12-B e OS32 (Barriere e Strutture in legno).

Il Regolamento entra in vigore dal 19 gennaio 2017, è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) con il Decreto n. 248 del 10 novembre 2016, in attuazione dell’articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti), definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali e indica i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiIl Decreto individua le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere suddiviso.

Tali opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti di gara.

L’Allegato A al Decreto riporta l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, così descritte:

  1. OG 11 Impianti tecnologici;
  2. OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  3. OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  4. OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
  5. OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
  6. OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
  7. OS 12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili;
  8. OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
  9. OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  10. OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
  11. OS 18-B Componenti per facciate continue;
  12. OS 21 Opere strutturali speciali;
  13. OS 25 Scavi archeologici;
  14. OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
  15. OS 32 Strutture in legno.

I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere, fermi restando i requisiti previsti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione, sono i seguenti:

  1. nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori;
  2. nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
  3. nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
    1. categoria OS 3: 40 per cento;
    2. categoria OS 28: 70 per cento;
    3. categoria OS 30: 70 per cento.

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

A cura della Segreteria di CNA SI – Fonti legislative