Fisco

Reverse charge in edilizia, approfondimenti

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E del 22 dicembre 2015 chiarisce sull’applicazione del Reverse charge in edilizia introdotto con la Legge 296/2006.

Ricordiamo che il meccanismo è stato attivato al fine di evitare le frodi fiscali nei diversi settori commerciali e in particolare per il settore delle costruzioni. La frode si verificava con frequenza nei contratti di subappalto.

IVA

Esempio di possibile frode:

  1. L’impresa A (Appaltatore) subappaltava lavori all’impresa B
  2. L’impresa B (subappaltatore) emetteva fattura a impresa A (appaltatore)
  3. L’impresa B incassava l’IVA da impresa A, spariva e non versava l’imposta
  4. L’impresa A chiedeva il rimborso dell’IVA versata a impresa B

Quindi il doppio danno per l’erario:

  1. Per l’IVA non versata da impresa B (subappaltatore)
  2. Per il rimborso dell’IVA richiesta da impresa A (appaltatore)

A seguito delle numerose frodi di questo tipo, l’erario ha deciso di spostare l’onere del versamento dell’IVA in capo a impresa A (appaltatore) e non più a impresa B (subappaltatore).

L’applicazione del reverse charge nel settore edile sta creando non poca confusione, lo confermano i numerosi quesiti posti dalle associazioni professionali di categoria all’Agenzia delle Entrate, la quale interviene in risposta con la Circolare 37/E.

Tra gli altri, la Circolare, chiarisce sulle attività in edilizia:

  • Per il frazionamento, l’accorpamento e la demolizione con ricostruzione – non deve essere applicato il reverse charge ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge. Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del d.l. 133/2014, rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”. Le stesse regole valgono anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso, infatti, l’attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione;
  • Per i parcheggi e aree facenti parte dell’edificio – le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i parcheggi sono escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio, come ad esempio quelli su lastrico solare o interrati. Inoltre non sono soggetti a reverse charge i servizi di derattizzazione, spurgo di fosse, pulizia tombini e rimozione neve. Queste attività, non rientrano tra le prestazioni di servizi di pulizia, come espressamente richiamate nella circolare 14/E 2015;
  • Per gli impianti di videosorveglianza, fotovoltaici e antincendio – trova applicazione il reverse charge ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o al servizio dell’edificio. È il caso, per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici, all’esterno. Lo stesso vale per le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi integrati” agli edifici;
  • Per gli impianti antincendio – anche per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio si applica il reverse charge, se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.

Considerata la complessità delle questioni relative al reverse charge, l’Agenzia delle Entrate fa salvi gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione della circolare che, di conseguenza, non saranno sanzionabili.

A cura della Segreteria di CNA SI – Fonte Agenzia delle Entrate