Attestato di Prestazione Energetica (APE), qualche problema relativo all’applicazione delle nuove regole introdotte da D.L. 63/13, convertito nella Legge 90/13.
Sono rilevanti le modifiche apportate dal dispositivo in materia di certificazione energetica, oggi “prestazione”, pertanto è opportuno un approfondimento anche per individuare i nuovi adempimenti che gravano sulle imprese che operano nell’ambito della costruzione e della ristrutturazione degli edifici.
Il sistema “impianto/edificio“, oggetto dell’APE va riferito sia all’edilizia pubblica che a quella privata e le nuove disposizioni incidono sui procedimenti civilistici e contrattuali in materia di immobili e richiamano l’attenzione del comparto impiantistico.
Procedure contrattuali interessate dall’APE (art. 6, D.L. 192/05):
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, l’APE deve essere prodotto dal costruttore o dal committente della costruzione e deve essere allegato per la richiesta dell’agibilità;
- Cessione dell’immobile, l’APE deve essere prodotto dal proprietario o dal venditore per tutte procedure contrattuali di trasferimento;
- Trasferimento dell’immobile a titolo gratuito, l’APE deve essere prodotto dal proprietario;
- Locazione dell’immobile, l’APE deve essere prodotto dal locatore nei casi di nuova locazione avvenuta dopo il 6 giugno 2013.
Il proprietario dell’immobile deve rendere consultabile l’APE all’avvio delle trattative di vendita o di locazione e poi consegnarlo alla conclusione del relativo contratto.
Nel caso che la vendita o la locazione sia contrattata prima della completa costruzione dell’immobile, l’APE, previa indicazione della futura prestazione energetica, dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla richiesta del certificato di agibilità.
Edifici per i quali l’APE non deve essere prodotta (art. 3, D.L. 192/05):
- Edifici industriali e artigianali se la climatizzazione invernale è relativa al processo produttivo o la stessa recupera l’energia reflua del processo stesso;
- Edifici rurali non destinati a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- Edifici indipendenti con superficie utile inferiore a 50 mq, facendo eccezione per le porzioni con destinazione uso uffici scorporabili per la valutazione energetica;
- Edifici il cui uso standard non prevede l’installazione di impianti di climatizzazione, es. box, autorimesse, depositi, strutture di pertinenza di impianti sportivi o stagionali, facendo eccezione per le porzioni con destinazione uso uffici scorporabili per la valutazione energetica;
- Edifici con destinazione d’uso a luoghi di culto o per manifestazioni religiose.
L’attestato di Prestazione Energetica (APE) rimane valido per 10 anni a far data del suo rilascio che sarà aggiornata in occasione degli eventuali interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica dell’edificio e condizionata dal rispetto dei controlli periodici di prestazione energetica disposti dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.
Se i controlli previsti dal DPR 74/13 non vengono fatti, l’APE perde la sua validità al 31 dicembre dell’anno in cui si sono stati disattesi i controlli periodici, ovvero dell’anno in cui il dovuto Rapporto di controllo, redatto da impresa abilitata come da DM 37/08, non sia pervenuto al catasto regionale degli impianti termici o che lo stesso riporti indicazioni negative in riferimento alla Efficienza Energetica.
Sono validi i vecchi ACE (Attestati di Certificazione Energetica), già rilasciati al 5 giugno 2013, sempre che siano conformi alla Direttiva 2002/91/CE e in corso di validità.
Il regime sanzionatorio per la violazione della produzione e consegna dell’APE è disciplinato dall’art. 15 del D.L. 192/05, dal quale rimangono non sanzionabili amministrativamente le violazioni in materia di APE, gli atti di trasferimento a titolo gratuito.
Da non trascurare, anche, che a conseguenza delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 63/13, la mancata allegazione dell’APE produce la nullità del contratto. Nullità ritenuta assoluta dal Consiglio Notarile e che pertanto può essere richiamata e fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
A cura della segreteria di CNA SI
Consorzio CNA Servizi per gli Installatori – Articolazione di CNA Unione Installazione Impianti Trapani
Documentazione:
Legge n. 90 del 03/08/2013
D.L. n. 192 del 19/08/2005