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Statuto CON.SI

 

Consorzio Servizi per le Imprese
(Versione approvata il 10 giugno 2022)

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituito un Consorzio interno denominato “CONSORZIO SERVIZI PER LE IMPRESE”, in breve “CON.SI”, apartitico e indipendente, di emanazione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese dei settori, Impianti Tecnologici, Costruzioni e Produzione dei loro affini.

ART. 2 – SEDE
Il Consorzio ha sede in Italia, Regione Sicilia, nel Comune di Trapani, nella via Angelo Aiuto 63.

ART. 3 – SCOPO E OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone la corretta salvaguardia degli interessi aziendali dei propri aderenti: Soci, Partner e sostenitori nei diversi rapporti, attraverso specifiche iniziative, sia nel campo gestionale sia in quello determinante delle relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati. In particolare il Consorzio prevede tra l’altro e secondo un’elencazione non esaustiva, per conto dei propri Soci di:

  • tutelare gli interessi comuni dei consorziati;
  • elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati resi disponibili Enti Locali, Enti Comunitari e Istituti al fine dell’incremento dell’attività economica svolta dai consorziati;
  • promuovere e/o partecipare ad iniziative editoriali e giornalistiche, mostre, fiere ed a qualunque attività volta alla più ampia diffusione dei beni e dei servizi prodotti dai consorziati anche con supporti informatici;
  • approntare tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un gruppo idoneo a trattare le migliori condizioni con i fornitori e, più in generale, per realizzare economie di gestione all’interno delle singole imprese consorziate;
  • elaborare politiche finanziarie e assicurative comuni;
  • promuovere tutte le iniziative per la formazione e l’informazione, sia tecnica, normativa e gestionale per le imprese consorziate e i loro addetti;
  • studiare, organizzare, promuovere servizi e programmi comuni, anche in collaborazione con altri Organismi e Professionisti, per la divulgazione dei prodotti e dei servizi offerti ai propri aderenti e alla clientela, ai dipendenti e ai familiari delle imprese aderenti;
  • predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed unificare l’attività dei consorziati;
  • il consorzio può svolgere, ricorrendone i presupposti, attività con terzi, rimandando eventualmente agli amministratori il rispetto di quanto previsto all’art. 2612 del c.c.

ART. 4 – DURATA
La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2032, salvo proroga o anticipo scioglimento che dovranno essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea dei Soci.

ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

  • Il Consorzio è aperto all’adesione di tutte imprese della filiera impiantistica, delle Costruzioni, della Produzione e similari, il cui ingresso non costituisce modifica del presente Statuto, così come per tutte le altre imprese e le persone fisiche indicate nei successivi paragrafi;
  • L’adesione è possibile nella qualità di Socio Ordinario o nella qualità di Socio Sostenitore;
  • È possibile altresì la nomina, nella qualità di Socio Onorario, di persone fisiche, italiane o estere, ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi professionali, sociali, culturali, ambientali o che abbiano dato, o danno, un particolare sostegno al Consorzio;
  • Possono essere ammessi al Consorzio, nella qualità di Socio Ordinario, in una percentuale non superiore al 20% (venti per cento), anche imprese di altri settori;
  • Possono essere ammessi al Consorzio, nella qualità di Socio Sostenitore, senza alcun limite, imprese operanti in qualsiasi settore di attività economica;
  • Possono essere nominati un numero massimo di 7 (sette) Soci Onorari;
  • I Soci, se richiesto dagli Organi Direttivi, avranno l’obbligo di indicare in sede di richiesta di ammissione o per successiva scelta, l’eventuale adesione ad altre strutture associative o consortili con missione uguale o similare a quella di CON.SI e mantengono gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri Soci, sia nella qualità di Soci Ordinari che nella qualità di Soci Sostenitori;
  • Non possono in ogni caso essere ammesse imprese di cui il Titolare, il Legale Rappresentante o i Soci siano sottoposti a procedure concorsuali giudiziarie in corso, inabilitati o interdetti e chi in misura evidente abbia avuto comportamenti discutibili in materia di concorrenza sleale;
  • I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio, nella qualità di Socio Ordinario o Socio Sostenitore, debbono rivolgere domanda scritta al Presidente del Consorzio. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente e rendere liberatoria l’azione del Consiglio Direttivo per le informazioni più opportune, anche con richiesta di documentazione apposita;
  • L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberato o ratificato dal Consiglio Direttivo con le modalità stabilite al punto 10 del presente Statuto. L’assemblea, nella prima sessione valida successiva all’ammissione, può deliberare, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, l’esclusione del nuovo Socio;
  • I nuovi Soci, Ordinari o Sostenitori, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione definitiva, devono versare:
    1. se Socio Ordinario, la quota sociale di ingresso, e contestualmente la quota di contributo annuale per le spese di gestione, nelle misure approvate dal Consiglio Direttivo;
    2. se Socio Sostenitore, la quota annuale di sostegno, nella misura approvata dal Consiglio Direttivo.
  • La nomina dei Soci Onorari viene proposta alla approvazione del Consiglio Direttivo da almeno due Soci facenti parte del Consiglio Direttivo, e dovrà essere deliberata all’unanimità;
  • I Soci Onorari entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di nomina devono manifestare l’accettazione o la rinuncia della nomina.

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE

  • E’ ammesso il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata con avviso di ricevimento o a breve mani nella sede del consorzio e indirizzata al Presidente o al Consiglio Direttivo e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.
  • I Soci Sostenitori possono comunicare la dichiarazione di recesso anche con altri mezzi, purché documentabili.
  • L’esclusività del recesso non esime il Socio uscente dal pagamento delle quote dovute per l’anno in corso e non dà diritto di restituzione della quota d’ingresso o dei contributi già versati;
  • La variazione del titolare e/o rappresentante legale dell’impresa già aderente è ammessa previa comunicazione scritta di variazione e l’accettazione della nuova rappresentanza è soggetta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del consorzio o ad opera della Direzione;
  • Il recesso per morte del socio non implica la trasmissione della quota agli eredi che dovranno eventualmente fare nuova richiesta di ammissione a Socio.
  • L’esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e/o Regolamento interno del consorzio. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – OBBLIGHI CONSORTILI
Ciascun associato è obbligato a:

  1. corrispondere, oltre che alla quota sociale di ingresso, la quota di contributo annuale nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea. La quota associativa d’ingresso non è richiesta ai Soci Sostenitori; I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa e del contributo annuale;
  2. rispettare le direttive e i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per la realizzazione dell’oggetto consortile;
  3. consentire i controlli, da parte del Consiglio Direttivo, in ordine all’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto;
  4. collaborare con gli altri Soci e con gli Organi consortili per agevolare la realizzazione degli scopi del contratto.

Il Socio Ordinario se in regola con gli obblighi consortili:

  1. ha diritto a partecipare e ad esercitare il diritto di voto in assemblea;
  2. ha diritto ad essere eletto negli organi secondo le norme del presente statuto;
  3. ha diritto a fruire di tutti i servizi e le convenzioni oggetto delle attività del consorzio alle condizioni così come regolamentate, disposte o concordate, con i soggetti partner, dagli organi deliberanti previsti dal presente statuto.

Il Socio Sostenitore se in regola con gli obblighi consortili:

  1. ha diritto a partecipare con funzione consultiva senza diritto di voto in Assemblea;
  2. può essere nominato componente nei comitati tecnici eventualmente istituiti;
  3. ha la possibilità di usufruire dei servizi erogati dal consorzio con la differenziazione e alle condizioni così come regolamentate o disposte dagli Organi deliberanti previsti dal presente Statuto;
  4. non ha diritto ad essere eletto negli Organi direttivi e deliberanti previsti dal presente Statuto;
  5. non ha diritto a usufruire delle convenzioni concordate e stipulate, con i soggetti partner, dagli Organi deliberanti previsti dal presente Statuto;
  6. li>non ha diritto di usufruire ad alcuni servizi, esclusivamente riservati ai Soci Ordinari, espressamente deliberati dal Consiglio Direttivo o previsti dal Regolamento interno del consorzio.

Il Socio Onorario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di nomina:

  1. ha diritto a partecipare e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea;
  2. ha diritto ad essere eletto negli Organi secondo le norme del presente Statuto;
  3. può essere nominato componente nei comitati tecnici eventualmente istituiti;
  4. ha la possibilità di accedere a tutte le aree e documenti riguardanti l’informazione professionale resa disponibile dal Consorzio.

ART. 8 – ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:

  1. L’assemblea dei Soci Ordinari e Onorari;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e il Vice Presidente;
  4. il Comitato, o i Comitati Tecnici.

ART. 9 – ASSEMBLEA

  • L’assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari. Ciascun Socio Ordinario in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto. Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio Ordinario mediante delega scritta. Nessun Socio Ordinario può ricevere più di n.1 (una) delega;
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o mezzo equivalente accettato dal Socio, anche a mano o elettronico, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione inviate ad ogni Socio almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione;
  • In prima convocazione l’Assemblea si reputa legalmente costituita alla presenza diretta o delegata del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei Soci Ordinari. In mancanza del numero legale l’Assemblea può essere rinviata, senza modifiche dell’ordine del giorno ad altra data o luogo ma entro trenta giorni da quella di prima convocazione e risulta regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti o rappresentati;
  • Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente;
  • Le delibere dell’Assemblea devono constare di verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti;
  • L’assemblea è competente a:
    1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
    2. determinare i loro eventuali compensi;
    3. rideterminare l’importo della quota sociale di ingresso che in prima istanza è fissata in euro 300,00 (trecento), e della quota di contributo per le spese di gestione prevista all’art. 5 determinata dal Consiglio Direttivo;
    4. deliberare con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull’esclusione dei Soci;
    5. convalidare il bilancio sia preventivo che consuntivo;
    6. deliberare linee e progetti proposti dal Consiglio Direttivo;
  • Presidente dell’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina, tra i Soci Ordinari, oppure tra i funzionari o collaboratori del consorzio presenti, il Segretario. Il primo (Presidente) avrà il compito di gestire il buon andamento assembleare, il secondo (segretario) di provvedere a redigere il verbale delle deliberazioni assembleari. Gli stessi verbali devono essere sottoscritti dai suddetti nominati;
  • I Soci Ordinari riuniti in Assemblea possono portare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto, modifiche al presente Statuto, ma non possono modificare le finalità fondamentali come precisate nell’atto costitutivo;
  • All’assemblea sono invitati a partecipare senza diritto di voto anche i Soci Sostenitori e i Componenti dei Comitati Tecnici.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, entrambi eletti dal Consiglio stesso, se già non eletti dall’Assemblea, e da membri il più possibile rappresentativi del territorio e che abbiano dimostrato il loro impegno verso la vita del Consorzio, in un numero minimo di 3 e massimo di 5 membri, oltre al Presidente e al Vice Presidente;
  • I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica n. 2 (due) anni e sono rieleggibili.
  • Il Consiglio Direttivo è competente a:
    1. compiere tutti gli atti necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell’oggetto consortile salvo quelli riservati dallo Statuto ad altri Organi consortili;
    2. controllare l’adempimento degli obblighi consortili da parte dei Soci;
    3. applica le deliberazioni assembleari assumendosi la responsabilità di gestione attraverso il rispetto delle norme statutarie;
    4. decidere sulla individuazione ed il rapporto di possibili collaborazioni con terzi;
    5. predisporre progetti di bilancio preventivo e consuntivo di ordine economico/finanziario ed operativo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
    6. deliberare sull’ammissione di nuovi Soci, propone all’Assemblea l’esclusione dei Soci Ordinari, delibera sull’esclusione dei Soci Sostenitori;
    7. nominare l’eventuale Direttore amministrativo, tra i propri dipendenti, tra i collaboratori del consorzio o eccezionalmente tra i Soggetti esterni con provata esperienza svolta in ambito associativo;
    8. determinare e ad aggiornare la quota sociale d’ingresso, la quota del contributo annuale per le spese di gestione richiesta ai Soci Ordinari e il contributo annuale di sostegno richiesto ai Soci Sostenitori;
  • Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono valide se alla riunione vi sia presente almeno la metà dei Consiglieri oltre il Presidente.
  • In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, del Presidente o del Vice Presidente, il Presidente convoca l’Assemblea entro trenta giorni dalla data delle dimissioni per la nomina dei sostituti, i dimissionari resteranno in carica fino alla nomina del sostituto;
  • In occasione della prima nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente, con mandato in scadenza al primo biennio, saranno chiamati ad accedervi i Soci Fondatori.

ART. 11 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

  • Il Presidente e il Vice Presidente, eletti dal Consiglio Direttivo, qualora non già eletti dall’Assemblea, durano in carica n. 2 (due) anni e sono rieleggibili.
  • Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio per quanto riguarda l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
  • Egli è competente a:
    1. convocare le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
    2. dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli Organi consortili;
    3. eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dagli Organi consortili;
    4. vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei libri del Consorzio.
  • In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ART. 12 – COMITATO TECNICO

  • Il Comitato Tecnico, o i Comitati Tecnici, sono composti da uno o più componenti il Consiglio Direttivo, possibilmente scelti fra quelli più competenti a ciò che il Comitato Tecnico dovrà elaborare, da Tecnici o Professionisti che a qualunque titolo collaborano con il consorzio e da Soci per competenza;
  • Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione di almeno 5 soci;
  • ha funzione solamente consultiva ed esprime pareri di competenza sulle procedure per lo scopo del Consorzio.

ART. 13 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Per le modifiche del presente Statuto occorre una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i due terzi di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 14 – PARTE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

  • Le entrate del Consorzio sono costituite dalle quote sociali di ingresso, dalle quote dal contributo annuale per le spese di gestione, dal contributo di sostegno, dai rimborsi richiesti ai Soci per l’erogazione dei servizi e da eventuali emolumenti riconosciuti dai soggetti con cui il Consorzio stipula accordi di collaborazione in convenzione. A questi si possono aggiungere altri cespiti occasionali (donazioni, sponsorizzazioni, contributi da privati e/o Enti ecc.).
  • In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio eventualmente disponibile sarà conferito a struttura o soggetto associativo operante per similari finalità individuato dall’Assemblea tra le organizzazioni senza fini di lucro, presenti o che operano sul territorio.

ART. 15 – REGOLAMENTO
Il consorzio può dotarsi di un regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 16 – CLAUSOLE ARBITRALI

  • Eventuali controversie, tra consorziati concorrenti, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.
  • Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, designato dai primi due arbitri o, in caso di mancato accordo fra le parti, dal Presidente del Tribunale di Trapani. Questi provvederà alla nomina del secondo arbitro qualora la parte abbia omesso di nominarlo entro venti giorni dalla notifica della nomina del primo arbitro nonché alla nomina del Presidente qualora i primi due arbitri non abbiano raggiunto l’accordo entro trenta giorni dalla notifica della nomina del secondo arbitro. Nel caso di controversia tra più di due parti, i membri del Collegio arbitrale saranno scelti da tutte le parti. Qualora il numero degli arbitri risultasse pari, la nomina dell’arbitro mancante sarà rimessa al Presidente del Tribunale che provvederà a nominare il Presidente del Collegio.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni indicate in materia di Codice Civile.

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