Sicurezza Lavoro

L’impiantistica di sicurezza nei cantieri

La Normativa sull’impiantistica elettrica nei cantieri per la tutela della salute e della sicurezza interviene sugli obblighi dell’installatore e dell’utilizzatore.

In ogni cantiere edile o di altra attività (metalmeccanici, navali, costruzione in legno, etc.) è presente un impianto elettrico per l’alimentazione dei vari apparecchi, delle varie attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.

Sicurezza sul LavoroGeneralmente l’impianto ha carattere provvisorio, è soggetto ad evoluzione parallelamente allo stato di avanzamento dei lavori, ed è sottoposto a severe sollecitazioni climatiche e meccaniche che ne possono compromettere l’integrità.

L’impianto si caratterizza in funzione del tipo di ambiente in cui insiste il cantiere, per la sua continua evoluzione per adattamento alle varie fasi di lavorazione e per l’eventuale presenza o utilizzo anche da parte di personale non addestrato.

Inoltre possono incidere i rischi di natura elettrica correlati, esempio:

  • rischio di fulminazione, in particolare se si utilizzano strutture metalliche di notevoli dimensioni, quali, ad esempio, gru a torre e ponteggi;
  • rischio di contatto con linee elettriche aeree o interrate indipendenti dal cantiere;
  • rischi di contatto con impianti esistenti che devono necessariamente rimane in esercizio (condizione che si verifica negli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici).

Quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi di natura elettrica, sono elementi non trascurabili, per i quali devono essere adottate specifiche misure di sicurezza”.

Partendo da queste premesse va da sé che gli installatori degli impianti e le imprese utilizzatrici, devono essere opportunamente informati oltre le informazioni generali che valgono per tutti i tipi di lavori e di lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza elettrica nei cantieri, vanno fatti gli opportuni approfondimenti sui metodi di protezione contro i contatti diretti, i contatti indiretti, il sovraccarico e il cortocircuito, con le considerazioni nelle diverse condizioni di utilizzo degli impianti.

Si ricorda che gli obblighi normativi relativi alla sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro sono contenuti nel D.Lgs. 81/2008, in particolare nel Titolo III, Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, di cui riportiamo parzialmente alcuni articoli:

Articolo 80Obblighi del datore di lavoro

  1. 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
    1. contatti elettrici diretti;
    2. contatti elettrici indiretti;
    3. innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
    4. innesco di esplosioni;
    5. fulminazione diretta ed indiretta;
    6. sovratensioni;
    7. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
  2. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
    1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
    2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
    3. tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
  3. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

Articolo 81Requisiti di sicurezza

  1. 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
  2. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

(…)

Articolo 83Lavori in prossimità di parti attive

  1. 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  2. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Articolo 84Protezioni dai fulmini

  1. 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

Articolo 86Verifiche e controlli

  1. 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  2. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
  3. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Impianti di Sicurezza nei CantieriSi mette in evidenza che il richiamo alla “regola d’arte” dell’art. 81 del D.Lgs. 81/2008 è, di fatto, al rispetto delle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) che è richiamato anche in altre leggi, ad esempio nella Legge n. 186 del 1 marzo 1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari installazioni e impianti elettrici ed elettronici” e nel Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Altro importante riferimento l’art. 24 dello stesso Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), relativo agli obblighi degli installatori, e indicazioni relative alle distanze di sicurezza da parti attive, di linee elettriche e di impianti elettrici, come contenute nell’Allegato IX dello stesso Decreto.

A supporto dei Datori di Lavoro che assolvono i compiti di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL RSPP), per la più corretta valutazione dei rischi, diversi soggetti competenti rendono disponibile documentazione utile, tra le altre si segnalano: Progettazione della sicurezza nei cantieri (INAIL) – Lavori in prossimità di linee elettriche (INAIL) – Guida operativa per la sicurezza degli impianti elettrici nei cantieri (Conf. Stato Regioni), questi e altri documenti sono disponibili anche nell’archivio “Supporti e Servizi” riservato ai Soci di CNA SI del presente portale, alle pagine “Sicurezza su Lavoro” e “Settore elettrico”.

A cura della segreteria di CNA SI